Il condebitore che paga parzialmente un debito solidale può esercitare l'azione di regresso
Contratti - Contratto di fideiussione - Fideiussione omnibus - Obbligazioni solidali - Pagamento parziale del debito da parte del confideiussore - Azione di regresso - Esperibile.
In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1299 c.c. che disciplina l'azione di regresso tra condebitori prevede il pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori. Tuttavia, ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa essere esercitata anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens. In questo caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori consistente nella parziale liberazione.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 marzo 2021 n. 7279
Obbligazioni in genere - Solidarietà - Rapporti interni pagamento parziale del debito solidale - Regresso - Sussistenza - Ambito - Fondamento.
Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 27 agosto 2018 n. 21197
Obbligazioni in genere - Solidarietà - Rapporti interni debito solidale - Pagamento parziale - Regresso - Sussistenza - Ragioni.
Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 agosto 2018 n. 21197
Fidejussione - Rapporto tra fidejussore e debitore principale - Regresso contro gli altri fidejussori - Pagamento parziale del debito solidale da parte del cofideiussore - Azione di regresso - Ammissibilità - Fondamento.
Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore "solvens" verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la "ratio" della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 27 gennaio 2009 n.1955
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto