I beni di una società non inclusa nell’elenco delle persone soggette a sanzioni possono essere congelati se essa è controllata da una persona inclusa nell’elenco. Inoltre, il controllo di una società e dei suoi fondi e delle sue risorse economiche è presunto quando la persona inserita nell’elenco detiene una partecipazione del 50% in tale società. Così la sentenza sulla causa C-84/24 adottata dalla Corte di giustizia Ue.
Il caso a quo sulle sanzioni adottate contro la Bielorussia
Il 17 dicembre 2020, il Consiglio dell’Unione europea ha inserito un cittadino bielorusso nell’elenco delle persone fisiche soggette alle sanzioni dell’Ue contro la Bielorussia, in base a quanto stabilito dall’allegato I del regolamento n. 765/2006 (relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia).
Il giorno successivo, due banche lituane hanno congelato i beni di una società lituana sulla base del fatto che la persona fisica colpita dalle sanzioni deteneva una partecipazione del 50% in tale società.
La società lituana - non direttamente colpita dalle sanzioni - ha perciò agito giudizialmente contro le banche dinanzi ai giudici lituani chiedendo lo sblocco dei suoi beni. Dopo il rigetto del ricorso, la ricorrente ha presentato appello dinanzi alla Corte suprema di Lituania, che ha sottoposto alla Corte di giustizia per decidere le questioni pregiudiziali relative alla possibilità di congelare i fondi di una persona giuridica o entità non inclusa nell’elenco.
La risposta della Cgue
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia afferma, in primo luogo, che il congelamento dei fondi ai sensi del regolamento n. 765/2006 riguarda anche i fondi e le risorse economiche di una società non inclusa nell’elenco, a condizione che tali fondi e risorse economiche siano di proprietà, detenuti o controllati da una persona, entità o organismo incluso in tale elenco.
Secondo la Corte, tale interpretazione è necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito dalle misure restrittive.
Per le stesse ragioni, i concetti “detenuto” e “controllato” devono essere interpretati in senso ampio, tenendo conto sia delle modalità dirette che indirette di influenzare l’uso dei fondi e delle risorse economiche di una persona, entità o organismo collegato a una persona inclusa nell’elenco. È necessario, da un lato, che le sanzioni si applichino al maggior numero possibile di persone, gruppi o entità per impedirne l’elusione e, dall’altro, garantire l’effetto sorpresa e la rapidità con cui tali misure vengono imposte. Pertanto, è necessario operare con criteri chiari e con determinate presunzioni riguardanti la struttura decisionale interna delle persone giuridiche, entità o organismi interessati, al fine di determinare se essi siano di proprietà o controllati da una persona o entità e, di conseguenza, se i loro fondi e risorse economiche siano anch’essi detenuti o controllati da tale persona o entità. Secondo la Corte, si deve presumere che una partecipazione del 50% nel capitale di una società consenta di controllare non solo tale società, ma anche i suoi fondi e le sue risorse economiche.
La possibilità di agire contro la presunzione che determina il congelamento
La Corte afferma, in secondo luogo, che spetta agli Stati membri istituire una procedura che consenta non solo alle persone giuridiche, entità e organismi non inclusi nell’elenco i cui fondi o risorse economiche siano stati congelati sul fondamento della presunzione che tali fondi o risorse economiche fossero detenuti o controllati da una persona inclusa nell’elenco, ma anche a quest’ultima, di contestare tale misura di congelamento e, se del caso, ottenerne la revoca. Tale presunzione deve essere confutabile, e la persona giuridica, entità o organismo non incluso nell’elenco, così come la persona inclusa nell’elenco, devono avere la possibilità di rovesciare la presunzione e ottenere, di conseguenza, lo sblocco dei fondi o delle risorse economiche.

