Il coniuge divorziato ha diritto a sapere se la ex mantiene "in nero" la domestica
Accolta una nozione ampia di ‘strumentalità' del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto
L'ex coniuge in regime di separazione legale ha diritto di avere dall'Inps copia di ogni documento afferente la posizione contributiva della moglie con particolare riferimento alla eventuale costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con una collaboratrice familiare.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 3451/2023) nello specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, l'accesso di un privato agli atti reddituali, patrimoniali e latu sensu finanziari di un altro soggetto privato si rende possibile se strettamente ancorato alla necessità della difesa in giudizio di situazioni riconosciute dall'ordinamento come meritevoli di tutela.
Interesse diretto, concreto e attuale
Nella vicenda l'ex marito riteneva di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della posizione contributiva dell'ex moglie al fine di conoscere le ragioni per le quali all'interno dell'immobile, peraltro di piccole dimensioni, era ospitata una persona di 74 anni, con evidenti ricadute anche sulla vita quotidiana di due minori. E sottolineava il proprio interesse a conoscere l'esistenza di un rapporto di collaborazione domestica in favore dell'ex coniuge, in quanto circostanza rilevante nell'ambito del giudizio di divorzio, ove tra i vari elementi rileva la capacità reddituale delle parti ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori. Peraltro nell'ipotesi si fosse trattato di una domestica "in nero" la stessa avrebbe avuto la possibilità di promuovere un giudizio per contributi previdenziali non versati, le cui conseguenze sarebbero potute ricadere sui figli minori.
L'accesso agli atti
La disciplina sull'accesso agli atti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. La ratio dell'istituto può essere ravvisata nei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Costituzione e nell'esigenza di agevolare gli interessati nell'ottenere gli atti per valutare se sia il caso di agire in giudizio a tutela di una propria posizione giuridica. La legittimazione attiva all'accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. E per il legittimo esercizio del diritto di accesso è necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti; nonché di un collegamento attuale tra situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l'accesso, che sia tale da implicare l'incidenza, anche potenziale, dell'atto sull'interesse di cui il soggetto istante è portatore.
Su questi presupposti va accolta una nozione ampia di ‘strumentalità' del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso. Non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ammettendo che la richiamata ‘strumentalità' vada intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Logica partecipativa e difensiva
Sono due le logiche all'interno delle quali opera l'istituto dell'accesso: la logica partecipativa e della trasparenza e quella difensiva. Ad entrambe è preposto l'esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedimentali nettamente differenziate.
La logica partecipativa è imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile. La logica difensiva è costruita intorno al principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario; o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari per la cura o la difesa dei propri interessi. La conoscenza dell'atto non è destinata a consentire al privato di partecipare all'esercizio del pubblico potere in senso ‘civilmente' più responsabile, ossia per contribuire a rendere l'esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.
Su queste basi secondo il massimo giudice amministrativo l'accesso pieno ed integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali – siano essi coniugi o conviventi di fatto, anche rispetto ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti – nelle cause divorzili è da considerare precondizione necessaria per l'uguale trattamento giuridico nell'ambito di tutti i procedimenti di famiglia.