Precisa la Corte d’Appello di Potenza (sentenza 3 febbraio 2026 n. 63) come il contratto d’opera professionale con la Pa debba rivestire forma scritta ad substantiam e come l’osservanza di tale forma richieda la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo della Pa legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e dell’entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l’adozione da parte dell’organo collegiale dell’ente di un’autorizzazione al conferimento dell’incarico, trattandosi di mero atto interno. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della Pa constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.

Contratto d’opera professionale

Ed allora, deve affermarsi che per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte committente una Pa, e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, ex articoli 16 e 17 del Regio decreto n. 2440/1923, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pa (articolo 97 della Costituzione).

La redazione di un apposito documento

Se, come detto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere, allora è escluso che un simile contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Se, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando intercorra con ditte commerciali (articolo 17, del Regio decreto n. 2440/1923), è indubbio che detta ipotesi costituisce una deroga rispetto non soltanto alla regola contenuta nel precedente art.16, ma anche a quella posta dallo stesso articolo 17, per cui “i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione”.

Da tale previsione derogativa - invocabile soltanto in quei negozi in cui, per esigenze di praticità, la definizione del contenuto dell’accordo è rimessa agli usi commerciali - non può, pertanto, ricavarsi la regola che in qualsiasi contratto della Pa la forma scritta ad substantiam debba ritenersi osservata anche quando il consenso si formi in base a atti scritti successivi atteggiatisi come proposta e accettazione tra assenti.

Conclusioni

In conclusione, pur quando la Pa, per la realizzazione delle proprie finalità, ricorra agli strumenti giuridici ordinariamente propri dei soggetti privati, solo la disciplina dei rapporti che scaturiscono dalla sua attività negoziale rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune, mentre resta operante la disciplina del diritto amministrativo per quanto attiene alla fase preliminare della formazione della volontà della Pa, caratterizzata dalle regole della cosiddetta evidenza pubblica, e che si conclude con la delibera a contrarre, destinata a disporre in ordine alla stipulazione del negozio e, con ciò, a conferire all’organo qualificato alla rappresentanza dell’ente la effettiva potestà di porlo in essere con le finalità e l’oggetto specificati nella delibera stessa.

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