Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione III, sentenza 11 marzo 2026 n. 918) si sofferma sul contratto autonomo di garanzia, caratterizzato dall’indipendenza dell’obbligazione assunta dal garante rispetto al rapporto principale e dalla conseguente deroga al principio di accessorietà che contraddistingue la fideiussione.
Invero, la presenza delle clausole di pagamento a prima richiesta, e di rinuncia alle eccezioni, vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo, espressione dell’autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 del codice civile, con la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze economiche dell’inadempimento del debitore principale.
Un fare infungibile
Segnatamente la funzione del garantievertrag non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile, contrariamente a quanto accade per il fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
In altri termini, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento dell’(unica) prestazione principale (per cui il fideiussore è un vicario del debitore), l’obbligazione del garante autonomo è qualitativamente altra rispetto a quella dell’ordinante, sia perché non necessariamente sovrapponibile a essa, sia perché non rivolta al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata, o inesatta, prestazione del debitore.
L’obbligazione del garante
In tale figura negoziale (cioè nel contratto autonomo di garanzia) l’obbligazione del garante si configura come autonoma e qualitativamente distinta da quella gravante sul debitore principale, sicché l’inadempimento dell’obbligazione garantita rileva soltanto quale presupposto fattuale dell’operatività della garanzia e non consente al garante di opporre al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale.
Opera tuttavia un limite a tale principio rinvenibile nella cd. exceptio doli generalisexceptio doli generalis, configurabile quando la richiesta di pagamento formulata dal beneficiario risulti fraudolenta (o abusiva), ossia quando l’escussione della garanzia si ponga in violazione dei principi di buona fede e correttezza, ovvero sia fondata su una pretesa manifestamente priva di giustificazione.
Il carattere abusivo dell’escussione
In tali ipotesi, il garante può rifiutare il pagamento dimostrando il carattere abusivo dell’escussione o l’inesistenza del rapporto garantito, trattandosi di un limite necessario all’autonomia della garanzia, ciò in quanto, l’inopponibilità delle eccezioni di merito non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario.
Segnatamente, nel contratto autonomo di garanzia, l’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale non può comportare un illimitato asservimento del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.

