L'obbligo del coordinatore per la sicurezza di aggiornare il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) non viene meno quando il cantiere è sospeso o sottoposto a sequestro. Il cantiere, infatti, continua a esistere come realtà fisica e giuridica e può generare rischi che devono essere valutati e gestiti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28466/2026, rigettando il ricorso di un uomo condannato a 3mila euro di ammenda per avere omesso, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di un cantiere edile, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’evoluzione dei lavori. Nel caso specifico il ricorrente era subentrato a un precedente professionista quando il cantiere era sottoposto a sequestro.
La difesa sosteneva che, essendo il cantiere chiuso e senza lavorazioni in corso, non sussistesse alcun obbligo di aggiornamento del piano.
La Suprema Corte ha respinto questa tesi, affermando che il coordinatore deve considerare anche i rischi derivanti dalla sospensione dei lavori, come il deterioramento, l’ingresso di estranei, gli agenti atmosferici e la presenza di attrezzature potenzialmente pericolose, quali una gru. L’interruzione delle lavorazioni costituisce essa stessa una modifica della situazione del cantiere che può richiedere l’aggiornamento del PSC.
“Va altresì considerato – si legge nella decisione - l’obbligo di costante aggiornamento del PSC ‘in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute’, quale previsto dall’art. 92 lett. b) del TUSSL che non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte”. “Sebbene le lavorazioni siano ferme – argomenta la Corte - , il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e la necessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei ponteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l’accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione delle manutenzioni”.

