Osserva il Tribunale di Cassino (sentenza 20 febbraio 2026 n. 307) come la responsabilità ex articolo 2052 del codice civile, prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, abbia natura oggettiva e si fondi non già su un comportamento o un’attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso, che può anche essere temporaneo) intercorrente tra questi e l’animale, trovando il suo limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella determinazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e dell’eccezionalità.
L’onere probatorio
All’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.
Il caso fortuito, in particolare, include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
In particolare, l’interazione tra l’articolo 2052 del codice civile e l’articolo 2054, I, del codice civile non configura un vero concorso tra presunzioni omogenee bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per i danni causati dall’animale) e una presunzione di colpa (a carico del conducente del veicolo).
Il caso dell’animale libero
Nel caso in cui il danno sia stato cagionato da un animale al conducente di un veicolo, occorre distinguere l’ipotesi di collisione in cui l’animale sia attaccato a un veicolo o a un mezzo di traino (nel qual caso il danno deve essere ricondotto alla disciplina in tema di circolazione stradale) dall’ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero, ovverosia privo di vincoli di traino (nel qual caso l’azione risarcitoria nei confronti del proprietario o dell’utilizzatore - ovvero, per danni causati da fauna selvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell’articolo 2052 del codice civile).
Dunque, nel caso in cui il danno sia stato cagionato da un animale al conducente di un veicolo senza guida di rotaie si ha che: - è onere del conducente danneggiato allegare e provare la precisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cui le caratteristiche della propria condotta e del comportamento dell’animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto il profilo causale dell’evento dannoso, in via esclusiva o prevalente ex articolo 1227, I, del codice civile, al comportamento dell’animale; invero, l’incidente ben potrebbe essere stato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente del veicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale) quindi, all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata una collisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da lui condotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della controparte di dimostrare il caso fortuito; - è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale (domestico o selvatico che sia), soggetto privato o pubblico che sia, allegare e provare che il danno è dovuto, anche o esclusivamente (e sempre in relazione all’articolo 1227 del codice civile), alla condotta di guida del conducente danneggiato, ovvero ad un caso fortuito; - rientra nel sindacato del Giudice di merito la valutazione degli elementi probatori acquisiti e, quindi, il potere/dovere di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provati dalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e non efficacemente contestati dall’altra) e comunque acquisiti al materiale di causa.

