Il Daspo si può dare anche per condotte collegate all'evento sportivo
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, tra le condotte commesse "a causa di manifestazioni sportive", debbono ricomprendersi anche quelle che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono a essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità. Lo prevede la Cassazione con la sentenza n. 25055 del 2019.
Nella specie al ricorrente è stata addebitata la partecipazione, assieme ad altri sostenitori di una squadra di calcio, a una violenta manifestazione di protesta - caratterizzata, tra l'altro, dal lancio di fumogeni, dalla esposizione di striscioni e dalla occupazione della sede stradale, al punto da rendere necessario l'intervento delle forze di polizia- posta in essere in occasione di un incontro di calcio, davanti a un Commissariato di polizia, volta a solidarizzare con altri sostenitori della medesima squadra di calcio, colpiti dal divieto di accesso agli impianti sportivi, che in concomitanza con lo svolgimento dell'incontro di calcio in questione avevano l'obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato: secondo la Corte, risultava evidente il collegamento tra la manifestazione sportiva - l'incontro di calcio era tra l'altro in corso di svolgimento- e i fatti addebitati al ricorrente, in quanto la violenta protesta alla quale lo stesso partecipò innanzi al locale Commissariato ha trovato causa proprio nello svolgimento dell'incontro di calcio e nel collegato divieto di assistervi imposto ad alcuni sostenitori di detta squadra di calcio.
In materia di Daspo - In materia di Daspo, è indubbio che l'inciso normativo "in occasione o a causa dì manifestazioni sportive", contenuto nell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, non deve essere interpretato nel senso che gli atti di violenza debbano essersi verificati necessariamente e solo durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, ma nel senso che con essa abbiano una particolare connessione (rapporto di immediato e univoco nesso eziologico).
Infatti, secondo la migliore lettura interpretativa, la ratio della normativa è quella di prevenire (e sanzionare) fenomeni di violenza tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l'insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate: è pertanto evidente che un'eventuale limitazione della portata della normativa che ne confinasse l'applicazione alla sola durata della manifestazione sportiva, ne ridurrebbe di molto la efficacia dissuasiva, posto che renderebbe inapplicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati (cfr., per utili riferimenti, Sezione III, 7 aprile 2016, Flore, che, in una fattispecie relativa ad un'aggressione, compiuta da un gruppo di tifosi all'interno dell'impianto sportivo utilizzato per gli allenamenti, nei confronti di giocatori ed allenatore di una squadra di calcio per contestarne il rendimento, ha affermato la legittimità della imposizione da parte del Questore di un provvedimento di divieto di accesso amministrativo, con relative prescrizioni, anche nel caso in cui gli atti di violenza siano stati realizzati non durante l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, bensì in un momento diverso e non contestuale, a condizione che tali atti siano in rapporto di immediato e univoco nesso eziologico con essa; cfr. anche Sezione III, 8 aprile 2016, Marena; nonché, Sezione III, 22 aprile 2015, Baraldi, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di convalida di provvedimento adottato in ragione della interruzione di un allenamento di una squadra di pallacanestro, con impedimento ai giocatori e all'allenatore a svolgere la propria attività).
Per intenderci, il provvedimento di prevenzione adottato dal Questore ben potrebbe applicarsi rispetto a fatti lesivi che vedano contrapposti i tifosi di squadre rivali, pur se l'episodio incriminato si sia svolto in contesto temporale diverso da quello dello svolgimento di una partita tra le due squadre. A supporto, è solo necessario dimostrare il rilevato rapporto eziologico tra il fatto e la ragione sportiva che in modo malinteso l'ha originato.
Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 5 giugno 2019 n. 25055