Poche le modifiche apportate dalla legge di conversione all'articolo 4 del Dl n. 23/2026 che, in tema di Daspo urbano, ha esteso la portata dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso tanto sul piano soggettivo che sul piano oggettivo
Poche le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 54/2026 all'articolo 4 del Dl n. 23/2026 che, in tema di Daspo urbano, ha esteso la portata dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso:
- sul piano soggettivo, diversificando le categorie di persone pericolose ai quali possono irrogarsi le misure summenzionate, introducendo, con una interpolazione all’articolo 9, comma 2, Dl n. 14/2017, l’applicabilità della procedura di allontanamento anche nei confronti di coloro che nelle medesime aree per le quali il Daspo urbano è già previsto, tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza;
- sia sul piano oggettivo, rimettendo al prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica o di un suo delegato, la facoltà di individuare ulteriori ambiti urbani, diversi da quelli contemplati finora dai regolamenti di polizia urbana, nei quali può applicarsi la misura interdittiva (vedi Aldo Natalini, “Zone rosse” per allontanare i soggetti violenti e minacciosi, in «Guida al diritto», 2026, n. 9, pagine 69 e seguenti).
La legge di conversione ha coniato, tra l'altro, una contravvenzione ad hoc, punita con l'arresto da sei mesi ad un anno, per chi viola il divieto di accesso, disposto dal questore, ai luoghi in cui sono stati commessi determinati reati in occasione di manifestazioni in luogo...


