Il decesso del difensore provoca l'interruzione automatica del processo
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo
Il decesso dell'unico difensore della parte costituita determina automaticamente l'interruzione del processo e preclude ogni ulteriore attività processuale, anche laddove giudice e controparte non ne abbiano avuto conoscenza. È quanto ha ricordato la Cassazione (con l'ordinanza n. 13492/2022), accogliendo il ricorso di un contribuente.
La vicenda
L'uomo, titolare di una ditta individuale, ricorreva contro l'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR Sicilia, in una controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno di imposta 2004.
La CTR rigettava l'appello proposto dal contribuente condannandolo anche alle spese processuali.
Da qui il ricorso per cassazione, in cui veniva denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c. per non avere i giudici di appello dichiarato l'interruzione (dlgs n. 546/1992) del processo per morte del proprio unico difensore.
La decisione
Per Sesta sezione civile, il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, è noto, rammentano gli Ermellini, che "la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata". Ove, tuttavia il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, "la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari – ma soltanto - dalla parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza" (cfr., ex multis, Cass. n. 1574/2020).
Nella specie, il ricorrente, che è la parte colpita dal dedotto evento, ha allegato al ricorso il certificato di morte del difensore che dalla sentenza impugnata risulta essere l'unico incaricato della difesa e al riguardo nulla ha eccepito la controricorrente.
Né può essere condivisa la tesi, sostenuta dal fisco, secondo cui tra la morte del difensore e l'udienza di discussione dell'appello ben avrebbe potuto il contribuente costituirsi in giudizio dando mandato ad un nuovo difensore.
Per cui, sentenza cassata e parola al giudice del rinvio.