Il 2026 segna in tal modo l'avvio di un quarto modello in sette anni: due prove scritte e una prova orale. Si tratta di una soluzione che recupera, rispetto al periodo emergenziale, il ruolo delle prove scritte in presenza, con tutto l'apparato di garanzie e controlli che le accompagna, ma che, al contempo, si discosta dal modello storico delle tre prove scritte, riducendo a due gli scritti e mantenendo un'unica prova orale particolarmente articolata, suddivisa in cinque componenti autonomamente valutate

Decreto legge 12 giugno 2026 n. 100

Il decreto legge n. 100/2026 riscrive la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. L’articolo 1 sostituisce gli articoli 46, 47 e 49 della legge professionale e introduce, dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore della legge di conversione, un pattern basato su due prove scritte e una prova orale, con nuove regole su commissioni, criteri di valutazione, tirocinio, contributo a carico dei candidati.

Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato (Dl 100/2026, articolo 1)

Il provvedimento si presenta come...

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