L’aula delSenato ha approvato definitivamente il decreto sulla pubblica amministrazione con il voto di fiducia: 95 i voti favorevoli, 53 contrari e 2 astensioni. Approvato alla Camera due giorni fa, il provvedimento interviene sulla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile ma contiene anche delle norme di interesse diretto per i legali.
Sul versante della pubblica amministrazione, il decreto attenua il divieto di monetizzare le ferie non godute alla cessazione del rapporto e destina alla formazione i risparmi sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti. Interviene inoltre sulla gestione degli enti locali in dissesto, prevede una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali e proroga le graduatorie della polizia locale. Nuove risorse sono destinate ai Campi Flegrei, mentre vengono prorogata la gestione straordinaria della ricostruzione post-sisma 2016 e precisate alcune regole sugli edifici condominiali danneggiati.
In tema di giustizia, la norma modifica le materie dell’esame di avvocato. Per il terzo quesito della prova orale viene aggiunto il diritto ecclesiastico alle materie tra cui il candidato può scegliere. Si precisa inoltre che la materia «diritto internazionale» riguarda il diritto internazionale privato e processuale. Non si introduce dunque una materia obbligatoria per tutti, ma si amplia la possibilità di scelta. (Articolo 7, comma 1, lettera a).
Per le intercettazioni cambiano le regole di liquidazione e pagamento delle spese. La liquidazione resta prevista entro trenta giorni dalla richiesta, ma viene subordinata alla verifica sia della rendicontazione delle spese sia della conformità delle prestazioni svolte. Durante le indagini preliminari, il decreto di pagamento costituisce titolo esecutivo, anziché provvisoriamente esecutivo, ed è comunicato al beneficiario. Concluse le indagini, viene comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario per l’eventuale opposizione. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dal decreto, se la fattura è già stata emessa, oppure dalla ricezione della fattura. Per i ritardi nella liquidazione e nel pagamento sono dovuti interessi secondo la disciplina delle transazioni commerciali; è previsto inoltre il rimborso forfettario di 40 euro, mentre viene eliminato l’indennizzo percentuale graduato in base al ritardo. Le disposizioni riguardano i fornitori dei servizi di intercettazione. (Articolo 7, comma 2).
In tema di immigrazione, si prevede che anche i magistrati onorari potranno definire i procedimenti pendenti. Nell’ambito dell’Ufficio per il processo stralcio, la trattazione e la definizione dei procedimenti potranno essere delegate anche ai magistrati onorari confermati, in servizio nelle sezioni specializzate o negli uffici giudiziari che le ospitano, che aderiscano a un apposito interpello. Ai giudici coinvolti non si applica la decurtazione del 20% dell’indennità prevista per l’inserimento nell’UPP. Il testo interviene anche sulla loro distribuzione nei tribunali distrettuali in relazione ai procedimenti pendenti e sulla determinazione delle piante organiche degli uffici del giudice di pace.(Articolo 7, comma 1, lettera c).
Gli addetti all’Ufficio per il processo saranno impiegati anche a supporto delle cancellerie. Si ampliano le attività del personale UPP nel civile: gestione dei flussi informativi, banche dati e supporto all’innovazione tecnologica. È previsto inoltre, in via residuale, l’impiego nelle attività che la legge attribuisce alle cancellerie “al fine di assicurare un qualificato supporto all’attività giurisdizionale”. Nel penale, il nuovo testo prevede espressamente l’impiego anche nel supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e nelle altre attività contrattualmente previste e, anche qui, in via residuale, al presidio delle attività di cancelleria (Articolo 7, comma 3).
Per quanto riguarda l’Avvocatura dello Stato vengono autorizzate le assunzioni per 23 avvocati e 10 procuratori. Sono previste 9 assunzioni di avvocati dello Stato e 6 di procuratori in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti; altre 14 di avvocati e 4 di procuratori utilizzano le facoltà già disponibili, con deroga alla procedura autorizzatoria. (Articolo 1, commi 11–12).
Si rafforzano inoltre le procure presso i tribunali per i minorenni. Il decreto stabilisce che ciascun ufficio debba avere almeno tre sostituti procuratori e aumenta di 25 unità l’organico della magistratura ordinaria, dal 1° luglio 2027, da destinare a queste funzioni requirenti. Il ministero della Giustizia è autorizzato a bandire le relative procedure concorsuali nel 2026, con assunzioni non anteriori al 1° luglio 2027. Le piante organiche sono determinate dal ministro, sentito il Csm. (Articolo 7, commi 5).

