Al fine di consentire la predisposizione dei mezzi necessari all'attuazione delle disposizioni relative al divieto di vendita degli strumenti da punta o da taglio, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 23 del 2026 prevede che l'articolo 4-quater della legge n. 110 del 1975 trovi applicazione decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, cioè dal 25 febbraio 2026.
L'allarme per la diffusione del porto dei coltelli tra i minorenni, segnalato da alcuni fatti di cronaca e amplificato da un intenso dibattito pubblico, ha prodotto l’introduzione di una fattispecie penale nuova e la modifica dell’ambito di un’altra già introdotta di recente dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 novembre del 2023, n. 159 (il cosiddetto "decreto Caivano").
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere (Dl 23/2026, articolo 1)
L'articolo 1 del decreto legge n...


