La pena accessoria di nuovo conio ha natura facoltativa, come si ricava dalla formula testuale impiegata («il giudice può disporre…») e si caratterizza per il collegamento con un accertamento giudiziale di responsabilità, per la tipizzazione legislativa delle fattispecie rilevanti e per la delimitazione oggettiva e temporale dell'interdizione.
Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico: è questo il contenuto stigmatizzante della nuova pena accessoria che il giudice penale, nel pronunciare una sentenza di condanna per determinati delitti-presupposto commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, potrà disporre per la durata da uno a tre anni ovvero fino ad un massimo di dieci anni.
Si tratta di una previsione a contenuto interdittivo che incide – comprimendolo – ...


