Cassazione in un minuto

Il deposito delle principali sentenze del giorno

Le pronunce del 25 marzo su lavoro, 41-bis e misure alternative

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CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 8443

Legittimo il licenziamento del lavoratore che in malattia, per problemi all’anca e anche affetto da un inizio di parkinson, allena una squadra di calcio giovanile partecipando agli incontri nei quali corre e dribbla gli avversari

PREVIDENZA COMMERCIALISTI - Cassazione n. 8442

Commercialista tenuto all’iscrizione separata Inps per il reddito prodotto dalla professione anche se non raggiunge la soglia per l’iscrizione alla cassa

 

TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO - Cassazione n. 8407

La Cassazione, nel respingere il ricorso dell’Agenzia contro una sentenza della Ctr, fa chiarezza sul principio di libera valutazione delle prove

REDDITI - Cassazione n. 8500

Sezioni unite – Accolto il ricorso dell’agenzia delle entrate contro la banca finanziatrice di Parmalat, in merito al riconoscimento della quota di svalutazione negata dall’Ufficio perché il finanziamento non derivava da risorse proprie della stabile organizzazione

RIMBORSO - Cassazione n. 8512

Nel caso esaminato con l’ammissione alla compensazione per imposte dovute per la rateizzazione in corso, l’agenzia estende illegittimamente la propria indagine rispetto all’accertamento

 

PENALE

APOLOGIA DI FASCISMO - Cassazione n. 11576

Annullata con rinvio la condanna di un sindaco e assessori per apologia di fascismo e tentata ricostituzione. L’imputazione era derivata dalla creazione con soldi pubblici di sacrario intitolato a un soldato di Salò e al generale Rodolfo Graziani. La cassazione con una sentenza molto argomentata, che analizza anche la figura di Graziani, fa chiarezza sul reato di “pericolo” esaminato e rinvia per un nuovo giudizio. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Ignazio La Russa

CARCERE DURO - Cassazione n. 11602

41-bis – Escluso il risarcimento per trattamenti inumani e degradanti in favore del detenuto sottoposto al cosiddetto carcere duro al quale viene concessa una sola ora d’aria, perché l’altra era stata scelta per la socialità. La cassazione ricorda che il nuovo codice dell’ordinamento penitenziario (del 2018) ha portato da due a 4 le ore d’arie per il regime ordinario e a due per il 41-bis salvo una in casi eccezionali. Viene tuttavia escluso il trattamento inumano e degradante non essendo stata rilevata una particolare sofferenza psichica. La lamentata carenza di vitamina D era stata riportata nei valori normali con la terapia sostitutiva

 MISURE ALTERNATIVE - Cassazione n. 11606

Alla luce del Dl 18/2020 la detenzione domiciliare per ragioni di salute può essere esclusa -in presenza del requisito del limite dei 18 mesi di pena da espiare - solo per gravi motivi ostativi. Tra questi non rientra il passato di fiancheggiatore della mafia del detenuto se il giudizio è slegato da un’analisi della pericolosità attuale