Società

Il differimento dell'obbligatorietà della segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati

Il Decreto Sostegni ha differito la decorrenza degli obblighi di segnalazione posti dal Codice della crisi d'impresa a carico dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione

di Rossana Mininno

Con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (c.d. Codice della crisi d'impresa ), in vigore - in difetto di ulteriori proroghe - dal 1° settembre 2021, il legislatore ha proceduto al riordino delle procedure concorsuali, nonché all'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

La previsione di tali procedure è avvenuta anche in considerazione di quanto previsto dalla raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, il cui obiettivo è «garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale» (primo considerando).

Le possibilità di salvaguardare il valore aziendale di un'impresa in difficoltà dipendono, essenzialmente, dalla tempestività nell'attuazione dell'intervento risanatore, potendo il ritardo nella percezione dei segnali di una crisi comportarne la degenerazione in stato di insolvenza.

Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale, nonché di salvaguardarlo nell'interesse dei creditori, dipendenti e proprietari il Codice della crisi d'impresa ha introdotto il sistema dell'allerta, consistente nell'imposizione, a carico di determinati soggetti, di specifici «obblighi di segnalazione, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione» (articolo 12, comma 1).

Per agevolare la «rilevazione degli indizi di crisi» il decreto legislativo n. 14 del 2019 ha individuato appositi «indicatori», consistenti in squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, ritenuti sintomatici di una probabilità di futura insolvenza dell'impresa (cfr. articolo 13): gli «indicatori di crisi» sono rilevabili attraverso determinati «indici» che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per un arco temporale prestabilito, nonché delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso; «indici» significativi sono quelli che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, nonché l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi (si pensi, a titolo esemplificativo, ai reiterati ritardi nei pagamenti).

La segnalazione comporta l'attivazione della procedura di allerta, all'esito della quale - «o anche prima della sua attivazione» - il debitore «può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI» ovvero all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (articolo 12, comma 2).

Il Codice della crisi d'impresa ha dedicato agli obblighi di segnalazione due disposizioni: l'articolo 14, rubricato "Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari" e l'articolo 15, rubricato "Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati".

L'articolo 14 introduce la procedura di allerta c.d. interna.

La norma individua, in ambito endosocietario, una serie di soggetti (id est, organi di controllo societari, revisore contabile e società di revisione) a carico dei quali pone determinati obblighi: «verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione», nonché «segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi» (articolo 14, comma 1).

La segnalazione «deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione» e «deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni» (articolo 14, comma 2): entro il termine fissato nella segnalazione l'organo amministrativo «deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese» (articolo 14, comma 2).

Nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi scatta l'obbligo di segnalazione all'OCRI: al verificarsi di tali ipotesi i soggetti tenuti alla segnalazione «informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza» (articolo 14, comma 2).

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce «causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione» (articolo 14, comma 3).

L'articolo 15 introduce la procedura di allerta c.d. esterna.

La norma pone a carico dei creditori pubblici qualificati (id est, Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e agente della riscossione) l'obbligo di segnalazione del debitore che abbia manifestato segni sintomatici di disequilibrio economico-finanziario.

L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata in maniera diversificata: per l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inosservanza comporta la «inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari» (articolo 15, comma 1), mentre per l'Agente della riscossione la «inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione» (articolo 15, comma 1).

Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (c.d. Decreto Sostegni ), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il legislatore ha modificato il settimo comma dell'articolo 15, differendo l'operatività degli obblighi di segnalazione: per l'Agenzia delle entrate l'obbligo «decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore» del Codice della crisi d'impresa; per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente di riscossione l'obbligo «decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore» del Codice della crisi d'impresa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©