È entrata in vigore il 7 ottobre 2026 la legge 5 ottobre 2026, n. 174, che converte con modificazioni il decreto-legge n. 144/2026 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e della protezione civile. Il provvedimento (vedi il testo del decreto legge n.174/2026 con le modifiche apportate in sede di conversione) introduce interventi che spaziano dalla gestione delle ferie nel pubblico impiego al rafforzamento degli enti locali, dalle misure per fronteggiare il rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei alle nuove regole sulla riscossione delle entrate locali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa e accelerare gli interventi di ricostruzione e tutela del territorio.

Pubblica amministrazione e ferie

L’articolo 1 novella l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 in ambito di ferie del personale pubblico. Ai fini della norma, il datore di lavoro è il soggetto, anche non dirigenziale, individuato dall’ordinamento della singola amministrazione quale responsabile dell’autorizzazione ovvero del diniego delle ferie. Il datore di lavoro è responsabile, tramite i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie. Il periodo di ferie stabilito dalla contrattazione collettiva può essere sostituito dalla relativa indennità finanziaria soltanto in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla disposizione.

Il datore di lavoro deve invitare, in modo formale, il personale a fruire delle ferie annuali e informarlo in tempo utile che, se non utilizzate, esse saranno perse alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da un’indennità finanziaria. Quando la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non sono dovuti trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto. Tale disciplina si applica alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Sono prorogate o disciplinate procedure di inquadramento in ruolo per personale a tempo indeterminato in posizione di comando e disposizioni relative ad assunzioni del Ministero dell’economia e delle finanze. Il testo stabilisce che, a decorrere dall’assunzione a tempo indeterminato del personale già reclutato con contratto a tempo determinato in applicazione della normativa richiamata, il Ministero non può procedere a ulteriori assunzioni a tempo determinato nell’ambito della medesima disposizione.

Le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente e l’ISPRA possono assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2027, personale non dirigenziale a tempo determinato che abbia maturato, al 31 dicembre 2026, almeno 36 mesi continuativi di servizio nella stessa qualifica, abbia conseguito una valutazione positiva e sia stato reclutato attraverso procedure concorsuali. L’assunzione risulta subordinata a un colloquio. In ipotesi di eccedenza rispetto ai posti disponibili, rilevano l’anzianità di servizio, la valutazione e l’esito del colloquio. Non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Enti locali e finanza territoriale

L’articolo 2 stabilisce che alle amministrazioni soggette ai vincoli previsti dall’articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 non si applicano i commi da 557 a 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006. Sono modificati diversi termini relativi a contributi, investimenti e procedure amministrative dei comuni. Per il corso-concorso destinato all’abilitazione necessaria all’iscrizione dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno può organizzare nel biennio 2026-2027 una sessione straordinaria, nei limiti delle assunzioni autorizzate. Sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità ma non siano stati collocati in posizione utile nella graduatoria della sessione ordinaria. Nelle sedi di segreteria con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, quando la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera.

Per le procedure assunzionali dei corpi di Polizia Locale, fino al 31 dicembre 2028, il termine previsto dall’articolo 91, comma 4, del T.U. degli enti locali è di 4 anni. La durata dei consigli provinciali e quella dei presidenti di provincia sono prorogate, nelle ipotesi indicate dal testo, fino alla scadenza del mandato dell’altro organo, al fine di riallineare i relativi mandati. Le disposizioni non comportano l’interruzione dei mandati dei presidenti e dei consigli provinciali.

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di 187,5 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare progetti del PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 non coperte dal Piano a seguito della rimodulazione prevista dalla decisione del Consiglio dell’UE del 27 novembre 2025. L’articolo 3 modifica la disciplina degli enti locali deficitari o dissestati. Agli enti che hanno dichiarato il dissesto e aderito alla modalità semplificata di liquidazione può essere attribuita un’anticipazione a valere sul fondo di rotazione, destinata all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria e al pagamento dei debiti ammessi. La ripartizione avviene annualmente, nei limiti delle disponibilità, in proporzione alla massa passiva censita e sulla base della popolazione residente. L’ente locale deve mettere l’importo a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni dall’incasso. L’organo provvede al pagamento dei debiti ammessi entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

La restituzione dell’anticipazione avviene mediante un piano di ammortamento a rate costanti, inclusive degli interessi, in un periodo massimo di 10 anni a decorrere dall’anno successivo a quello dell’erogazione. Il consiglio dell’ente locale deve presentare al Ministro dell’interno l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro 3 mesi dal decreto previsto dalla normativa sul dissesto. Decorso il termine, il prefetto assegna un termine perentorio non superiore a 45 giorni e, in caso di ulteriore mancato adempimento, avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio. L’ipotesi di bilancio deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.

Sanità e giustizia

L’articolo 4 contempla la nomina, con D.P.C.M., di un Commissario straordinario per le attività di deposito, custodia, movimentazione, trasporto, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute. Il Commissario deve possedere esperienza nella gestione di strutture complesse e qualificazione in logistica, gestione patrimoniale, contratti pubblici e disciplina ambientale. Cessa dalle funzioni con il completamento delle attività e comunque entro il 31 marzo 2027.

L’articolo 7 istituisce presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione un ufficio per il processo stralcio per la definizione dei procedimenti pendenti alla data dell’11 giugno 2026. Sono assegnati almeno 3 giudici onorari di pace, ai quali può essere delegata la trattazione e l’adozione dei provvedimenti definitori. La delega è possibile fino al 31 ottobre 2029 o fino alla definizione dei procedimenti, ove precedente.

Protezione civile e ricostruzione

Per gli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 nell’area dei Campi Flegrei, l’articolo 13 istituisce un fondo di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027, per contributi destinati alla riparazione dei danni e alla riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento entro 60 giorni dalla presentazione. Gli interventi devono essere ultimati entro il termine definito dal decreto ministeriale richiamato dalla norma, a pena di decadenza dal contributo.

L’articolo 14 estende le misure per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei agli eventi verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e all’evento del 21 maggio 2026, in aggiunta agli eventi già contemplati dalla disciplina previgente. I comuni stabiliscono i termini per la presentazione delle domande e provvedono all’istruttoria e alla formazione delle graduatorie entro i termini indicati dal testo. Per gli edifici con più unità immobiliari, la domanda relativa alle parti comuni è presentata dall’amministratore condominiale o dal rappresentante dei proprietari sulla base di una delibera e di un progetto unitario.

Per i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, individuati come primo cratere degli eventi sismici del Centro Italia iniziati il 24 agosto 2016, è prevista la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale a tempo determinato che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle attività di ricostruzione.

Sono istituiti fondi per la copertura degli oneri delle assunzioni e sono previste agevolazioni per gli anni d’imposta 2027 e 2028. Le strutture emergenziali realizzate dopo il sisma del 2016 sono assegnate gratuitamente in proprietà ai comuni nei cui territori sono situate. I comuni le utilizzano per le funzioni assistenziali originarie fino alla cessazione delle esigenze e possono poi destinarle a ulteriori usi o rimuoverle. Gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione sono a carico dei bilanci comunali, con possibilità di contributi del Dipartimento della protezione civile.

Riscossione locale e norme finali

L’articolo 25 disciplina la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali. Le funzioni possono essere affidate ad AMCO, che può avvalersi di patrimoni destinati e di uno o più operatori selezionati mediante procedura a evidenza pubblica. L’affidamento diventa obbligatorio per gli enti che presentano un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35 per cento o per quelli privi, nell’ultimo quadriennio, dei rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi nella BDAP, salvo le esclusioni previste dal testo. I crediti restano nella titolarità degli enti locali. L’affidamento ad AMCO dura 5 anni ed è rinnovabile una sola volta per la medesima durata. Sono previste separazione e tracciabilità dei flussi finanziari, interoperabilità dei sistemi e misure per la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati. Restano ferme le tutele e le facoltà di opposizione dei debitori.

L’articolo 23 proroga fino al 1° aprile 2028 la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, consentendo l’iscrizione ai soggetti in possesso dei requisiti indicati.

L’articolo 24 interviene sull’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e rifinanzia il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura con 3 milioni di euro per il 2026. Il testo coordinato indica il 7 ottobre 2026 quale data di entrata in vigore del provvedimento.

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