Per il Consiglio di Stato, per valutare l’efficacia del modello di organizzazione adottato dopo il reato, non è necessario verificare l’idoneità del modello e la sua attuazione sui cui si basa invece il giudizio penale. Con la sentenza del 16 luglio 2026, n. 5818, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar Lazio (sentenza 20024/2025) stabilendo che il giudice amministrativo non deve accertare se il modello organizzativo funziona ma solo se è ragionevole ritenerlo.
Il caso riguardava ...

