Se il curatore non ha acquisito alla massa i beni dell’ex concessionario, e neppure ne ha assunto concretamente la gestione, allora il Fallimento non risponde dell’occupazione senza titolo dell’area demaniale. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 24895/2026, respingendo la richiesta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di ammettere al passivo il credito maturato per l’occupazione sine titulo delle aree del porto turistico di Ospedaletti dopo l’annullamento della concessione demaniale. Per la Suprema corte manca il «collegamento funzionale» tra i beni e il fallimento: la curatela non ne aveva acquisito la detenzione, non li aveva inventariati e non aveva esercitato su di essi alcun concreto potere di gestione.
La vicenda nasce nel 2007 con la concessione demaniale rilasciata alla società, poi fallita, per la costruzione e gestione del porto. Successivamente, il Consiglio di Stato annulla la concessione perché affidata senza gara. A seguito del fallimento della società, lo Stato non acquisisce le opere realizzate. Se ne disinteressa anche la curatela che le ritiene non convenienti per la massa e così le lascia fuori dall’inventario.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione però chiede di essere ammessa al passivo anche per il credito maturato a titolo di occupazione senza titolo dell’area demaniale, dal fallimento nel 2015 fino alla reimmissione del Comune nel 2022. Il Tribunale di Imperia respinge la domanda e ADER ricorse in Cassazione.
La Prima sezione civile respinge il ricorso ricordando che, come risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 690 del 2021, la curatela del fallimento non è entrata mai nella disponibilità dell’area demaniale («tali opere non sono state reputate convenienti nemmeno per la formazione della massa fallimentare, tali e tante sono le problematiche fattuali e giuridiche alle stesse sottese, le quali non possono essere poste a carico della collettività»).
A sua volta, il tribunale ha ritenuto che il fallimento non abbia mai acquisito la detenzione dei beni e delle opere realizzate dalla ex concessionaria, “non avendo mai potuto accedere all’area se non previa autorizzazione del Comune e non avendo inserito tali beni nell’inventario fallimentare”.
Per la Cassazione, dunque, non v’è stata (“in base a quanto concordemente affermato in entrambi i plessi”), una effettiva acquisizione del bene all’attivo fallimentare, né un concreto esercizio di poteri di gestione da parte della curatela. “Venendo a mancare – conclude la Corte - il necessario collegamento funzionale tra il bene e la procedura, è da escludere l’imputabilità alla procedura stessa degli obblighi derivanti dall’occupazione sine titulo”.

