È recente la notizia che uno dei più importanti player del “food delivery” in Italia è stato sottoposto a controllo giudiziario, disposto con decreto d’urgenza del pubblico ministero – procura di Milano, all’esito di una indagine che, a quanto emerge, ha portato le autorità a formulare l’accusa di “caporalato” (ossia il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) e non solo.

Stando alle poche notizie allo stato disponibili, nell’ambito della recente attività ispettiva sarebbero stati infatti riscontrati diversi indici di sfruttamento dei c.d. “riders, tra i quali spiccherebbe l’applicazione di un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali non rappresentative e la conseguente applicazione di trattamenti economici e normativi ben al di sotto dei minimi costituzionalmente garantiti, tali da far emergere una generale condizione di “sfruttamento” dei lavoratori.

Parimenti, all’esito di una analisi dei database facenti capo alla piattaforma di food delivery e della raccolta di numerose testimonianze, la procura sembrerebbe aver disconosciuto la natura “autonoma formalmente riconosciuta ai rapporti di lavoro intercorsi con gli stessi “riders”: ciò, a quanto si legge, essendo gli stessi asseritamente “etero-organizzati” mediante sistemi di monitoraggio e gestione da remoto delle varie fasi dell’attività lavorativa.

Tale vicenda assume rilievo soprattutto in considerazione della – ancora attuale – poca trasparenza normativa che governa il settore di riferimento. Ciò, nonostante i numerosi interventi legislativi diretti, negli ultimi anni, a disciplinare i rapporti di lavoro dei c.d. “ciclofattorini”.

È infatti proprio il profilo qualificatorio – dal quale la procura sembra muovere per contestare, in un secondo momento, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – un tema che, sino ad oggi, ha fortemente impegnato i giudici investiti del contenzioso relativo al rapporto di lavoro dei riders, che a tal fine si sono dovuti confrontare con previsioni normative suscettibili di diverse interpretazioni.

Come noto, infatti, con l’art. 2 del d.lgs. n. 81/15 è stato previsto che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Più di recente, l’articolo 5 della Direttiva EU 2024/2831 (il cui recepimento in Italia è stato regolamentato dalla Legge delega n. 91/25) ha previsto, tra le altre cose, che “Si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia”.

Tali previsioni, se da un lato non lasciano dubbi circa la volontà del legislatore – sia esso nazionale o europeo – di ricondurre, in via di principio, il rapporto di lavoro di cui si tratta alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato, hanno evidentemente lasciato spazio, come si diceva, a interpretazioni difformi.

In tale contesto normativo, gli approdi della giurisprudenza di merito (di volta in volta influenzati dalle diverse allegazioni in fatto e in diritto connesse al concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro di cui si tratta) hanno restituito un quadro piuttosto variegato circa la loro qualificazione. Così, accanto a pronunce che hanno escluso tout court la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato tra il rider e la piattaforma digitale, altre sentenze hanno qualificato il rapporto in esame come rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., mentre un ulteriore indirizzo ha ritenuto che lo stesso fosse da ricondurre allo schema del lavoro etero-organizzato ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015.

Ebbene, oggi, se da un lato non si può che confermare la difficoltà degli interpreti nell’operare la corretta qualificazione dei rapporti in esame, è altrettanto evidente che, se quanto emerge leggendo le prime notizie in merito alla vicenda di cui si tratta fosse confermato – si legge, tra le altre cose, di “un’organizzazione del lavoro interamente nelle mani delle piattaforme” con “turni decisi unilateralmente, algoritmi che controllano tempi, percorsi e prestazioni, sistemi di penalizzazione e disconnessione che equivalgono a veri e propri provvedimenti disciplinari” –, difficilmente si potrebbe sostenere la tesi dell’esistenza di rapporti di lavoro autonomo.

Invero, in attesa di nuovi dettagli, con il decreto d’urgenza citato la procura sembra aver già preso una posizione netta in merito.

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*Vittorio De Luca, Alessandro Ferrari, De Luca & Partners

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