Il genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne anche se gli è impedito l'esercizio del diritto/dovere di incontrare il figlio stesso. Lo sostiene il Tribunale di Perugia (presidente Criscuolo, relatore Miccichè) in un'ordinanza dello scorso 2 febbraio.
Il ricorrente ha esposto che l'ex moglie aveva portato con sé la figlia minore all'estero, così impedendogli di frequentare e mantenere la bambina. Ha quindi chiesto la revoca dell'obbligo di versare l'assegno di 250 euro mensili, che il Tribunale aveva posto a suo carico nell'interesse della figlia.
Nel respingere la domanda, l'ordinanza afferma che non esiste un rapporto di reciprocità tra il diritto di visita e il dovere del genitore di contribuire al sostentamento della prole. Di conseguenza, il fatto che il ricorrente non possa esercitare la facoltà di frequentare la figlia minore «non è circostanza che, di per sé sola, può valere a esimerlo dall'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in suo favore». Diversamente ragionando - aggiunge il Tribunale -, si finirebbe per adottare un provvedimento «contrario all'interesse della minore per comportamenti addebitabili ai suoi genitori»; il che «è evidentemente, e logicamente prima ancora che giuridicamente, inaccettabile».
Peraltro, per l'attuazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia - si legge ancora nel provvedimento del Tribunale -, «la collaborazione dell'altro genitore rileva relativamente»: ciò dal momento che il ricorrente può adempiere l'obbligo anche attraverso un versamento con bonifico bancario.
La decisione è in linea con la giurisprudenza della Corte suprema. Infatti, con la sentenza n. 3363 del 1993, la Cassazione aveva chiarito che l'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento del figlio minorenne non può essere subordinato al rispetto delle prescrizioni relative alla visita del figlio al genitore, neppure se la violazione di tali prescrizioni dipenda da un comportamento colpevole dell'altro genitore. Questo perché il pagamento dell'assegno e la regolamentazione degli incontri costituiscono strumenti per la realizzazione «di diritti del figlio minore ben distinti tra di loro».
Tribunale di Perugia – Prima sezione civile - Ordinanza 2 febbraio 2015

