Il diniego del giudice di richiesta di abbreviato secco a seguito del respingimento della domanda di abbreviato condizionato allo svolgimento di specifica attività istruttoria non è un atto abnorme in quanto né è avulso dal perimetro dell’ordinamento giuridico né è causa di stasi del processo. Infatti, la nuova domanda di rito alternativo - una vola negata la forma condizionata - non incontra preclusioni alla proposizione della nuova domanda specifica di accedere all’abbreviato “secco” e ciò può utilmente essere domandato fino all’apertura del dibattimento davanti al giudice che può decidere diversamente dal Gip che inizialmente lo aveva negato.

Non è però corretto il ragionamento del giudice che ritenga inammissibile la domanda di abbreviato secco solo perché non inizialmente proposta come alternativa a quella principale di abbreviato condizionato.

Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 32113/2026 - da un lato boccia il motivo di ricorso con cui l’imputato lamentava l’abnormità della decisione di rigetto con contestuale decisione di giudizio immediato e dall’altro smentisce il giudice dove riteneva che la parte avrebbe dovuto inizialmente proporlo come alternativa in caso di rigetto dell’abbreviato condizionato.

La Riforma Cartabia

La disciplina di accesso al giudizio abbreviato a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato è stata novellata dal Dlgs n. 150 del 2022. Attualmente, ai sensi dell’articolo 458, comma 2-bis, del Cpp è espressamente previsto che nell’udienza fissata per valutare la richiesta di rito abbreviato condizionato, in caso di diniego, l’imputato può proporre istanza di rito abbreviato non condizionato o altre domande di definizione anticipata.

La norma di procedura che regola l’istanza di abbreviato condizionato prevede quindi che nella stessa udienza disposta per l’esame della richiesta l’imputato può - a fronte del diniego di abbreviato condizionato - proporre domanda per il rito alternativo secco, ossia senza alcuna acquisizione probatoria ulteriore allo stato degli atti. Ciò che era avvenuto, ma che Gip e Pm avevano ritenuto inammissibile in quanto l’iniziale richiesta non contemplava l’alternativa.

L’excursus della Cassazione

Sulla questione la Corte parte dall’orientamento da cui ritiene di dover dissentire e che sostiene che la modifica normativa riguarderebbe solo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, poiché il rito abbreviato semplice andrebbe richiesto improrogabilmente entro l’udienza per decidere l’iniziale richiesta. E non come nel caso specifico dopo il rinvio al dibattimento per procedere con giudizio direttissimo.

La disposizione, per la sua ampiezza (”ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile o rigettata”), non può ritenersi circoscritta al caso dell’inammissibilità o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

Non emerge alcuna ragione per escludere che nell’ampia previsione normativa rientri la legittimità della proposizione della richiesta di diverso rito alternativo - senza limitarlo al caso della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato - tenuto conto che il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio.

Tanto che all’imputato è riconosciuto dalla Consulta e dalle sezioni Unite penali il diritto al “recupero” della riduzione di pena anche quando - all’esito del dibattimento o nei successivi gradi di giudizio si riconosca che il diniego al rito era stato ingiustificato.

Ne consegue che l’imputato poteva - come ha fatto successivamente al rinvio al dibattimento disposto dal Gip - rinnovare l’istanza di accesso al rito abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento e, per l’esercizio di tale diritto potestativo, non era necessario attendere la decisione della Corte di legittimità sul ricorso per abnormità avverso l’ordinanza di rigetto già proposto dalla parte.

In conclusione, la disciplina di accesso al giudizio abbreviato a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato come modificata con la previsione della Novella espressamente stabilisce che nell’udienza fissata per valutare la richiesta di rito abbreviato condizionato, in caso di diniego, l’imputato può proporre istanza di rito abbreviato non condizionato o altre domande di definizione anticipata.

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