La Corte d’Appello di Napoli, sezione II, con la sentenza 25 giugno 2026 n. 4987 si sofferma (tra l’altro) sulla corretta esegesi dell’articolo 89 del Cpc che vieta, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al Giudice, che le parti e i loro difensori utilizzino espressioni sconvenienti od offensive.

La ratio di tale norma risiede nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell’interesse superiore della giustizia, conciliando il diritto di difesa e di manifestazione del pensiero con il diritto all’onore e alla reputazione.

Il divieto di espressioni sconvenienti od offensive

Affinché si possa ricorrere al rimedio di cui all’articolo 89 del Cpc è quindi necessario che le espressioni utilizzate nella redazione degli atti siano finalizzate esclusivamente a offendere la controparte, senza alcuna connessione con le necessità difensive.

Tali espressioni consistono in tutte quelle frasi - attinenti o meno all’oggetto della controversia - che: superino il limite della correttezza e della convenienza processuale; siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti; violino i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento (massimo davanti a una giurisdizione superiore).

La violazione del divieto contemplato dalla norma in esame può dar luogo a due distinte sanzioni.

I) La prima consiste nella cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive sugli scritti prodotti in giudizio e dunque esaminabili dal giudice. Con la precisazione che tale cancellazione può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di cassazione, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice.

II) La seconda comporta sia la cancellazione che il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, se le frasi offensive non riguardano l’oggetto della causa.

La discrezionalità del giudice sul risarcimento

 Il presupposto della tutela risarcitoria - il cui riconoscimento costituisce, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice - va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

Il perimetro del divieto

Nè è precluso che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.

Se, come visto, l’articolo 89 del Cpc circoscrive il divieto di usare “espressioni sconvenienti od offensive” a uno specifico ambito - ossia “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice” – allora il potere del giudice di disporre la cancellazione di alcune frasi dagli scritti difensivi non può che esplicarsi in relazione agli atti espressione diretta dell’attività difensiva.

Ne consegue che il giudice non ha il potere di disporre la cancellazione di espressioni contenute in un provvedimento amministrativo che sia oggetto di causa in quanto lo stesso non costituisce, all’evidenza, uno scritto difensivo.

La norma in esame va letta, poi, unitamente al disposto di cui all’articolo 598 del Codice penale (Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative), il quale prevede al primo comma, la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria, ovvero dinanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

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