Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Autonomia del giudizio rispetto al giudizio penale.
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 3 ottobre 2022 n. 37205
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento - Natura - Partecipazione di un giudice che abbia conosciuto del processo principale - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine, per cui non possono applicarsi ad esso le situazioni di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen. (Fattispecie di partecipazione al procedimento "de quo" di un magistrato della Corte di appello che, nel processo penale, aveva fatto parte del collegio che aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado all'imputato.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 12 ottobre 2021 n. 36968
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Condizione ostativa del dolo o della colpa grave - Individuazione nella stessa condotta per la quale l'istante è stato assolto - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 19 gennaio 2021 n. 2145
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Autonomia rispetto all'accertamento della responsabilità penale - Criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - Parametri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale. (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella sua presenza a colloqui tra gli associati e nella coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazione dell'associazione, rilevando che tali elementi, pur non essendo stati sufficienti nel giudizio penale a fornire la prova, al di là del ragionevole dubbio, della consapevolezza dell'istante dell'illiceità dell'attività della cosca, erano tuttavia atti, nel giudizio di riparazione, a dimostrare la sua generica cognizione delle caratteristiche delinquenziali degli affari gestiti da affini e parenti).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 29 luglio 2019 n. 34438
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento - Caratteri - Principi civilistici in tema di prova - Oneri delle parti - Indicazione.
Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza 6 maggio 2019 n. 18828
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