Il legittimo impedimento di uno dei due difensori non comporta il rinvio dell’udienza
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 1988/2024 - ha confermato l’assenza di profili di illegittimità del diniego al rinvio dell’udienza per il legittimo impedimento di uno dei due difensori dell’imputato. La Cassazione ha respinto il motivo con cui il ricorso riteneva violato dal “secco” diniego del giudice di appello il diritto dell’imputato a farsi assistere da due difensori come riconosciuto dall’articolo 96 del Codice di procedura penale. Infatti, secondo il disposto del comma 5 dell’articolo 420 ter del Cpp il rinvio non va disposto quando il legittimo impedimento a presenziare in udienza riguardi solo uno dei due difensori nominati per patrocinare il processo.
Non sussiste secondo la Cassazione alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato discendente dalla sentenza impugnata che vista la nomina di due difensori aveva appunto “de plano” negato il rinvio, pur a fronte di un vero e proprio legittimo impedimento del codifensore.
Infine, la Cassazione fa rilevare - citando un precedente del 2017 - come fosse già stato dichiarato legittimo il diniego di rinvio dell’udienza per la malattia di un codifensore essendo presente in aula l’altro avvocato nominato dalla difesa. Precisa la Cassazione che in base al disposto dell’articolo 24 della Costituzione e degli specifici principi del giusto processo che comprendono anche la celerità della sua celebrazione il mancato rinvio è pienamente giustificato senza assurgere a un’illegittima compressione dell’esercizio del diritto di difesa.
Comunque nel caso affrontato - in cui era stato tempestivamente comunicato al giudice il legittimo impedimento del codifensore- la Cassazione precisa che in base alla norma codicistica di procedura alcuna valutazione poteva fare il giudice di merito in quanto per tale fattispecie il rinvio non è contemplato come disponibile.