APPALTI

Sezione I, ordinanza 4 settembre 2025 n. 24567 - Pres. Marulli; Rel. Abete; Ric. L.P. srl; Controric. T. srl

Contratto - Responsabilità dell'appaltatore - Esonero - Nel caso in cui egli sia stato nudus minister - Sussiste. (Cc, articoli 1453, 1460 e 2697)

IL PRINCIPIO

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

Nota

Nella decisione in esame la Corte ha anche affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex articolo 1203, n. 3, del codice civile, nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale. (M.Pis.)

SENTENZA CIVILE

Sezione II, ordinanza 2 settembre 2025 n. 24400 - Pres. Manna; Rel. Mondini; Ric. G.R.; Controric. B.C.C.M. soc. coop.

Ultra ed extra petita - Pronuncia giudiziale oltre le richieste delle parti o su questioni estranee al giudizio - Sussiste. (Cpc, articoli 112, 115 e 132)

IL PRINCIPIO

Il vizio di extra petizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte. Per causa petendi idonea a identificare la domanda della parte devono intendersi, non le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto poste a base di questa.

Nota

In tema di compensi legali, la Cassazione ha affermato che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, "gli interessi di cui all'articolo 1224 del codice civile, competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al Dlgs 150/2011, articolo 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, in quanto il nostro ordinamento non ha recepito il principio romanistico in illiquidis non fit mora. (M.Pis.)

OBBLIGAZIONI

Sezione III, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22585 - Pres. Rubino; Rel. Rossetti; Ric. A.B.; Controric. M.I.T.

Interessi compensativi - Natura - Componente del danno aquiliano - Impugnazione riguardante la sorte capitale - Effetti sugli interessi - Necessità. (Cc, articoli 1224 e 1304)

Gli interessi compensativi, al contrario di quelli moratori, non sono frutti civili, e cioè una obbligazione accessoria al credito in conto capitale. Sono, invece, una componente del danno aquiliano, consistente nella perduta possibilità di investire la somma dovuta al creditore a titolo di risarcimento, e ricavarne un lucro finanziario. Da ciò discende che capitale ed interessi compensativi formano un unicum inscindibile, sicché l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, ex articolo 336 del Cpc. (M.Pis.)

PRESCRIZIONE

Sezione I, ordinanza 6 agosto 2025 n. 22718 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. C.O.M. srl; Controric. AGEA

Risarcimento danni da reato - Prescrizione - Durata maggiore solo se applicabile quella prevista per l'illecito penale - Sussiste. (Cc, articoli 2049 e 2947)

In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che costituisce anche reato, l'articolo 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui prevede l'applicazione della prescrizione prevista per l'illecito penale, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella prevista per l'esercizio del diritto al risarcimento, mentre, ove la prescrizione del reato sia uguale o più breve, la norma in argomento resta inoperante e il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'articolo 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione I, ordinanza 6 agosto 2025 n. 22718 - Pres. Mercolino; Rel. Reggiani; Ric. C.O.M. srl; Controric. AGEA

Risarcimento danni da reato - Prescrizione - Durata maggiore solo se applicabile quella prevista per l'illecito penale - Sussiste. (Cc, articoli 2049 e 2947)

In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che costituisce anche reato, l'articolo 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui prevede l'applicazione della prescrizione prevista per l'illecito penale, si riferisce alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella prevista per l'esercizio del diritto al risarcimento, mentre, ove la prescrizione del reato sia uguale o più breve, la norma in argomento resta inoperante e il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'articolo 2947 c.c. con decorrenza dal giorno del fatto. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 7 agosto 2025 n. 22807 - Pres. Mercolino; Rel. Abete; Ric. C. srl; Controric. A.S.L. RM6

Consulenza tecnica d'ufficio - Utilizzo da parte del perito di documenti non utilizzabili - Eccezione di nullità - Proposta formalmente anche nelle osservazioni alla bozza di relazione - Ammissibilità. (Cpc, articoli 113, 115, 157 e 184)

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, che l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utilizzare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formalmente proposta, a norma dell'articolo 157, comma 2, codice di procedura civile, nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato - ossia la relazione del consulente tecnico d'ufficio - anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'articolo 195, 3° co., cod. proc. civ.. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 23 agosto 2025 n. 23763 - Pres. Bertuzzi; Rel. Amato; Ric. M.M.; Controric. A.G. srl

Presunzioni - Requisiti di gravità, precisione e concordanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1218, 1719, 2727 e 2729)

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 8 agosto 2025 n. 22864 - Pres. Rubino; Rel. Fanticini; Ric. E.M.; Controric. C.P.C.

Danno - Cagionato da cose in custodia - Esclusione della responsabilità - In presenza del caso fortuito - Prova. (Cc, articoli 1227, 2043, 2051 e 2697)

La responsabilità ex articolo 2051 del Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del Cc (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 8 agosto 2025 n. 22865 - Pres. Rubino; Rel. Gianniti; Ric. T.V.; Controric. G.I.A. spa

Danno - Legittimazione alla richiesta del risarcimento - Detentore di cosa altrui - Ammissibilità - Prova. (Cc, articolo 2697)

Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante. (M.Pis.)

SPESE DI GIUDIZIO

Sezione lavoro, ordinanza 27 agosto 2025 n. 23967 - Pres. Manna; Rel. Michelini; Ric. P.R.; Controric. A.C. srl

Spese di giudizio civili - Accoglimento in misura ridotta della domanda - Soccombenza reciproca - Esclusione. (Cpc, articolo 92)

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92, comma 2, c.p.c.. (M.Pis.)

USI E CONSUETUDINE

Sezioni unite, ordinanza 18 agosto 2025 n. 23474 - Pres. D'Ascola; Rel. Mercolino; Ric. D.C.M.; Controric. T. srl

Usi civici - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione - Presupposti - Giurisdizione amministrativa in caso di censura dell'iter procedimentale - Sussiste. (Legge 1766/1927, articolo 29)

In tema d'impugnazione di provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto terreni destinati ad usi civici, la giurisdizione spetta al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 1766 del 1927, ogniqualvolta l'accertamento della qualitas soli, e quindi la soluzione delle questioni relative all'esistenza, alla natura ed all'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando la domanda è volta a censurare l'iter procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. In particolare, l'accertamento della qualità di un terreno che si assume destinato ad uso civico rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici allorché la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico, giacché in tale ipotesi il conflitto tra le parti, vertendo direttamente sulla natura del bene, va risolto con efficacia di giudicato dal giudice la cui competenza specifica è prevista dalla legge; nella controversia tra privati, nella quale la demanialità civica di un bene sia stata invece eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, questa eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal Giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo incidenter tantum. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, ordinanza 25 agosto 2025 n. 23819 - Pres. Bertuzzi; Rel. Caponi; Ric. B.I.; Controric. A. srl

Risoluzione del contratto - Alternatività alla domanda di riduzione del prezzo per vizio della cosa - Rimessione della scelta al compratore - Irrevocabilità. (Cc, articolo 1453, 1455 e 1492)

Ai sensi dell'articolo 1492 del Cc, le azioni di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta sono rimedi alternativi. La scelta tra l'uno o l'altro rimedio è rimessa al compratore, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (principalmente legate all'impossibilità di restituire la cosa viziata). La scelta è irrevocabile una volta adottata con la domanda giudiziale (articolo 1492, comma 2, del Cc). Tale principio non è di ostacolo al potere del compratore di cumulare le due domande in giudizio, ove egli colleghi l'una all'altra con un nesso di subordinazione, anche nel senso di subordinare la domanda di riduzione a quella di risoluzione. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22651 - Pres. Di Virgilio; Rel. Fortunato; Ric. S.L.; Controric. C.G.

Vendita di cose immobili - Abitabilità - Consegna del certificato da parte del venditore - Necessità - Mancanza - Rifiuto ad adempiere da parte acquirente - Presupposti. (Cc, articoli 1470, 1477)

Nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il certificato che ne attesti la sussistenza rientra tra i documenti che il venditore è, perciò, tenuto a consegnare ai sensi dell'articolo 1477, comma terzo, Cc e non può essere surrogato dal possesso del certificato per la destinazione dell'immobile ad uso ufficio. La sua mancanza può giustificare il rifiuto di adempiere, dovendo il giudice accertare se si configuri un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, un vizio contrattuale per mancanza di qualità essenziali qualora le difformità riscontrate siano sanabili, o se l'inadempimento risulti non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 5 agosto 2025 n. 22651 - Pres. Di Virgilio; Rel. Fortunato; Ric. S.L.; Controric. C.G.

Vendita di cose immobili - Abitabilità - Consegna del certificato da parte del venditore - Necessità - Mancanza - Rifiuto ad adempiere da parte acquirente - Presupposti. (Cc, articoli 1470 e 1477)

Nella vendita di immobili ad uso abitativo l'abitabilità è requisito indispensabile poiché incide sull'attitudine del bene a realizzare gli interessi perseguiti dai contraenti, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il certificato che ne attesti la sussistenza rientra tra i documenti che il venditore è, perciò, tenuto a consegnare ai sensi dell'articolo 1477, comma terzo, Cc e non può essere surrogato dal possesso del certificato per la destinazione dell'immobile ad uso ufficio. La sua mancanza può giustificare il rifiuto di adempiere, dovendo il giudice accertare se si configuri un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, un vizio contrattuale per mancanza di qualità essenziali qualora le difformità riscontrate siano sanabili, o se l'inadempimento risulti non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 25 agosto 2025 n. 23838 - Pres. Di Virgilio; Rel. Grasso; Ric. A.G.; Controric. C.F.N.D. srl

Vendita di cose immobili - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Sentenza ex articolo 2932 cc. - Ammissibile se il vizio di irregolarità urbanistica non superi la parziale difformità rispetto alla concessione - Presupposti. (L. 47/85, articolo 40; cc. articolo 2932)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'articolo 40 l. n. 47 del 1985, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 c.c. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 25 agosto 2025 n. 23815 - Pres. Bertuzzi; Rel. Caponi; Ric. M.B.; Controric. R. A.

Vendita di cose immobili - Irregolarità della costruzione - Sufficienza del deposito della domanda in sanatoria - Esclusione. (Legge 47/1985, articoli 17 e 40; Cc, articolo 2932)

La legge n. 47/1985 ha introdotto un regime di nullità per gli atti di trasferimento di immobili urbanisticamente irregolari, applicabile anche a immobili costruiti prima della sua entrata in vigore. Per gli immobili irregolari costruiti prima del 1985 e oggetto di un processo di regolarizzazione tramite sanatoria, non è sufficiente il deposito della domanda di sanatoria per garantirne la commerciabilità. Affinché l'atto di trasferimento non sia affetto dalla nullità formale prevista dall'articolo 40 co. 2 l. cit., è necessario che esso contenga la dichiarazione degli estremi della domanda di sanatoria e l'attestazione dei relativi versamenti. L'assenza di tali requisiti preclude la validità del trasferimento, a prescindere dal fatto che la domanda di sanatoria sia stata effettivamente depositata. (M.Pis.)

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