ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Sezione I, ordinanza 7 settembre 2025 n. 24728 - Pres. Acierno; Rel. Reggiani

Dichiarazione di adottabilità - Verifica dell'attualità dei presupposti - Necessità - Valutazione dell'opportunità di un'adozione mite - Sussiste. (Legge 183/84, articolo 8)

IL PRINCIPIO

La dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'articolo 8 della legge 183/84, che devono essere dimostrati in concreto. Occorre, quindi, un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, al fine di stabilire se il miglior interesse del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando la possibilità di procedere ad un'adozione mite e, comunque, verificando le condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità.

Nota

La Corte ha chiarito che nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, fino ad escludere lo stato di abbandono, lasciando che, comunque, venga previsto, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione minore. La possibilità di valutare la scelta di un'adozione mite, in luogo di quella piena, presuppone, dunque, l'accertamento dell'insussistenza di un vero e proprio stato di abbandono del minore. La natura non assoluta, ma bilanciabile, del diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. (M. Pis.)

MINORI

Sezione I, sentenza 9 settembre 2025 n. 24876 - Pres. e Rel. Acierno

Affidamento non condiviso - Eccezione rispetto alla bigenitorialità - Accertamento dell'interesse del minore - Necessità. (Cc, articoli 330, 333, 337-ter e quater)

IL PRINCIPIO

L'affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (articolo 337-ter del Cc) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L'eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore, come stabilito nell'articolo 337-quater del codice civile, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo.

Nota

La Suprema corte, in argomento, ha affermato anche che l'affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli articoli 330 e 333 del codice civile, richiedendo, di conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell'integrazione del requisito di legge. (M. Pis.)

AVVOCATO

Sezione II, sentenza 3 settembre 2025 n. 24464 - Pres. Di Virgilio; Rel. Caponi; Pm (conf.) Dell'Erba; Ric. M.P. srl; Controric. A.P.V.I. spa

Difensore - Obbligo di attestazione della conformità solo per gli atti di parte o di un provvedimento del giudice - Sussiste. (Dlgs 104/2010, articolo 133; Cc, articolo 2719; Dl 179/2012, articolo 16)

L'obbligo per il difensore di attestare la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 16-decies del Dl n. 179 del 2012, riguarda le sole copie informatiche di «un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico», ma non si estende agli altri documenti, quali le scritture private, che vengono prodotte in giudizio a fini probatori per dimostrare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Per tali documenti operano le regole ordinarie del codice di rito e del codice civile, che impongono alla parte contro cui il documento è prodotto l'onere di un tempestivo e specifico disconoscimento della conformità della copia all'originale. (M.Pis.)

EDILIZIA URBANISTICA

Sezione II, sentenza 5 settembre 2025 n. 24591 - Pres. Orilia; Rel. Oliva; Pm (non indicato) Troncone; Ric. F. e C. sas; Controric. B.A.

Distanze legali - Violazione - Denunciabili con l'azione di manutenzione del possesso - Ammissibilità. (Cc, articoli 873 e 1170)

Le violazioni delle distanze legali tra costruzioni - al pari di qualsiasi atto del vicino idoneo a determinare situazioni di fatto corrispondenti all'esercizio di una servitù - sono denunciabili ex articolo 1170 del Cc con l'azione di manutenzione nel possesso, costituendo attentati alla libertà del fondo di fatto gravato, e, pertanto, turbative nell'esercizio del relativo possesso. (M.Pis.)

FALLIMENTO

Sezione I, ordinanza 5 settembre 2025 n. 24587 - Pres. Pazzi; Rel. Crolla; Ric. M.S.P.V. srl; Int. F. E. srl

Curatore - Liquidazione del compenso - Criteri - Presupposti. (Legge fallimentare, articolo 39)

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex articolo 39 della legge fallimentare, non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal Dm n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (M.Pis.)

FAMIGLIA E FILIAZIONE

Sezione I, ordinanza 7 settembre 2025 n. 24719 - Pres. Acierno; Rel. Casadonte

Assistenza alla famiglia - Risarcimento danno non patrimoniale da illecito endofamiliare - Prova anche a mezzo presunzioni semplici - Ammissibilità. (Cc, articoli 147, 148, 315, 316, 316-bis, 337-bis, ter e 2043, 2059)

Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Cc la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex articoli 2727-2729 del Cc, va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisca di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 7 settembre 2025 n. 24726 - Pres. Acierno; Rel. Casadonte

Parentela e affinità - Minori - Rapporti con ascendenti - Legittimazione del loro intervento nel processo di limitazione della responsabilità genitoriale - Sussiste. (Cc, articoli 317-bis, 330 e 336)

L'adozione, nel corso dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di provvedimenti che incidano, in concreto, su situazioni giuridiche degli ascendenti, ai quali l'articolo 317-bis del Cc riconosce il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, legittima il loro intervento nel processo, cui consegue il potere di impugnare le statuizioni ad essi pregiudizievoli. (M.Pis.)

Sezione I, ordinanza 7 settembre 2025 n. 24722 - Pres. Acierno; Rel. Casadonte

Potestà dei genitori - Minori - Sospensione della responsabilità genitoriale - Per eventuale pregiudizio al figlio - Ammissibilità. (Cc, articolo 333)

È sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell'articolo 333 del Cc, una condotta del genitore che appare comunque pregiudizievole al figlio, e che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. (M.Pis.)

IMPUGNAZIONI

Sezione lavoro, ordinanza 5 settembre 2025 n. 24634 - Pres. Esposito; Rel. Cinque; Ric. B.M.C.S.I. spa; Controric. P.M.

Impugnazioni civili - Appello - Conferma della decisione su circostanze aggiuntive rispetto a quelle delle parti - Conseguenze. (Cpc, articolo 345)

Non incorre in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né del divieto di eccezioni nuove in appello, di cui all'articolo 345 del codice di procedura civile, il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata ponendo a fondamento della decisione anche proprie argomentazioni, basate sulle risultanze processuali, aggiuntive rispetto a quelle prospettate dalle parti, giacché la valorizzazione delle circostanze di fatto acquisite al processo rientra nella funzione del giudice di merito. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 settembre 2025 n. 24367 - Pres. Di Virgilio; Rel. Massafra; Ric. P.R.A. M.A. sas; Controric. B.P.

Impugnazioni civili - Giudizio di rinvio - Poteri del giudice in relazione alla decisione gravata - Conseguenze. (Cpc, articolo 384)

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, del Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 6 settembre 2025 n. 24677 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. S.G.; Controric. B.M.G.

Impugnazioni civili - Revocazione - Caratteristiche dell'errore - Contenuto. (Cpc, articolo 395)

L'errore di fatto previsto dall'articolo 395, n. 4, del Cpc, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 4 settembre 2025 n. 24554 - Pres. Graziosi; Rel. Spaziani; Ric. F.A.; Controric. C.M.B.C.A.

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione del diritto alla prova - Censura - Ammissibilità - Limiti. (Cc, articoli 2727 e 2729; Cpc, articoli 132 e 244)

Dal momento che il giudizio sull'ammissione dei mezzi di prova è riservato al giudice del merito, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4 del Cpc, allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, mentre resta inammissibile la critica espressamente rivolta al motivato giudizio di irrilevanza, sull'assunto - uguale e contrario a quello motivatamente formulato dal giudice del merito - dell'idoneità delle prove proposte per dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda. (M.Pis.)

LAVORO E FORMAZIONE

Sezione lavoro, ordinanza 6 settembre 2025 n. 24676 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. D.O.; Controric. I.M. spa

Lavoro subordinato - Cessione di ramo d'azienda - Applicabilità del contratto collettivo presso la cessionaria - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 2077, 2112 e 2697)

In caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'articolo 2112, comma 3, del Cc, il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 settembre 2025 n. 24416 - Pres. Esposito; Rel. Cerulo; Ric. INPS; Controric. C. srl

Licenziamento - Preavviso - Indennità soggetta all'obbligo contributivo - Necessità. (Legge 153/1969, articolo 12; Cc, articolo 2118)

L'indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all'obbligo contributivo «nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci a essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell'ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata. (M.Pis.)

PROFESSIONISTI

Sezione III, ordinanza 1° settembre 2025 n. 24344 - Pres. Scrima; Rel. Graziosi; Ric. P.P.; Controric. P.A.

Responsabilità professionale - Notaio - Azione ammissibile se il danno si sia effettivamente verificato - Sussiste. (Cc, articoli 1218, 1223 e 2697)

L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un professionista - nella specie, un notaio - che abbia violato i propri obblighi professionali può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui il danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (M.Pis.)

PROVA CIVILE

Sezione lavoro, ordinanza 2 settembre 2024 n. 24405 - Pres. Esposito; Rel. Amendola; Ric. M.M.; Controric. S. spa

Prova testimoniale - Limitazione delle liste - Facoltà del giudice di merito esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova - Sussiste. (Cpc, articoli 209, 245 e 437)

La riduzione delle liste testimoniali costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione. (M.Pis.)

PUBBLICO IMPIEGO

Sezione lavoro, ordinanza 2 settembre 2025 n. 24394 - Pres. Tria; Rel. Marotta; Ric. L.O.; Int. A.SL.C.

Contratto - Infermiere - Prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario - Per aver indossato e dismesso la divisa - Prova. (Ccnl Sanità 2016-2018, articolo 27)

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 5 settembre 2025 n. 24653 - Pres. Di Paolantonio; Rel. Bellè; Ric. N.E.; Int. M.I.

Dirigenti - Incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/01 - Pregressa esperienza dei funzionari - Natura. (Dlgs 165/2001, articolo 19)

In tema di pubblico impiego e di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze "di lavoro" purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura. (M.Pis.)

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Sezione III, ordinanza 3 settembre 2025 n. 24471 - Pres. Graziosi; Rel. Spaziani; Ric. ; Controric. S.S.S.

Danno - Iscrizione di un allievo a un corso di sci - Lesione riportata a seguito di incidente sciistico - Prova dell'inesatto adempimento da parte del creditore - Sufficienza. (Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 1227, 1228 e 2697)

Dall'iscrizione di un allievo a un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l'allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 del Cc, onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell'evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile. (M.Pis.)

Sezione III, ordinanza 5 settembre 2025 n. 24618 - Pres. Rubino; Rel. Tassone; Ric. B.H.M.H.; Controric. U.A. spa

Danno - Perdita della capacità lavorativa specifica - Liquidazione - Presupposti. (Cc, articoli 1223, 1226 e 2056)

In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'articolo 1223 del codice civile, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita, in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale. (M.Pis.)

SOCIETÀ E IMPRESE

Sezione I, ordinanza 5 settembre 2025 n. 24594 - Pres. Mercolino; Rel. D'Orazio; Ric. L.I. spa; Controric. D.V. spa

Associazione temporanea d'impresa - Rappresentanza esclusiva del mandatario - Conseguenze. (Cc, articoli 1294, 1388, 1704 e 1722; Dlgs 163/2006, articolo 37)

Al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; l'appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione. (M.Pis.)

Sezione lavoro, ordinanza 6 settembre 2025 n. 24681 - Pres. Leone; Rel. Ponterio; Ric. P.M.; Controric. B.M.C.

Registro delle imprese - Cancellazione di una società nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa di licenziamento - Pronuncia sull'illegittimità o inefficacia del recesso - Ammissibilità. (Cc, articoli 2094, 2495)

La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure "sui generis"; l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste. (M.Pis.)

VENDITA

Sezione II, sentenza 3 settembre 2025 n. 24465 - Pres. Di Virgilio; Rel. Capoini; Pm (diff.) Dell'Erba; Ric. I.S. srl; Controric. R.G.

Contratto preliminare - Successiva stipula tra le stesse parti del contratto definitivo - Conseguenze. (Legge 392/1978, articolo 27; Cc, articoli 1325, 1346, 1362, 1363, 1419, 1421 e 1431)

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al parti colare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto de finitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 settembre 2025 n. 24435 - Pres. Bertuzzi; Rel. Besso Marcheis; Ric. A.E.A.M.; Controric. C.M.G.

Risoluzione, nullità o annullamento del contratto - Restituzione della prestazione ricevuta - Domanda proposta solo in appello - Inammissibilità. (Cc, articoli 428 e 1425)

In tema di compravendita, il venire meno del contratto, per nullità, annullamento o risoluzione, pur comportando l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado di appello è inammissibile in quanto domanda nuova. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 3 settembre 2025 n. 24481 - Pres. Falaschi; Rel. Grasso; Ric. C.F. srl; Controric. F.M.

Vendita di cose mobili - Oggetto procurato in maniera illecita - Applicabilità delle norme sulla vendita di cosa altrui - Esclusione. (Cc, articoli 1478 e 1479)

In tema di vendita di cose mobili, quando il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricettazione "et similia") o comunque non dimostri di avere ignorato senza colpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova applicazione la disciplina degli articoli 1478 e 1479 del codice civile (vendita di cosa altrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di entrambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendo ricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione del contratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento a nulla rilevando che abbia acquistato la proprietà della cosa in base al disposto dell'articolo 1153 del codice civile. (M.Pis.)

Sezione II, ordinanza 2 settembre 2025 n. 24398 - Pres. Di Virgilio; Rel. Besso Marcheis; Ric. R.N. snc; Controric. N.D.H.

Vendita di cose immobili - Penale ed indennità di occupazione - Finalità degli istituti - utilizzo della penale ai fini della quantificazione dell'indennità di occupazione - Inammissibilità. (Cc, articoli 1187, 1382, 1453 e 2963)

La penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione sono istituti che svolgono due funzioni diverse - la prima predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute, la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri - così che la penale stabilita dalle parti per l'inadempimento del promissario acquirente non può costituire criterio di quantificazione dell'indennità di occupazione dell'immobile che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'inadempimento del promittente venditore, si sia palesato detenuto senza titolo dal promissario acquirente. (M.Pis.)

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