AVVOCATO
Compensi - Parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine - Prova privilegiata nel procedimento monitorio - Semplice dichiarazione nel successivo giudizio di opposizione - Sussiste. (Cpc, articoli 633 e 636; Cc, articolo 2233)
IL PRINCIPIO
La parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha, per il combinato disposto degli articoli 633, comma 1 n. 2 e 636, comma 1 cod. proc. civ., valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, ma non nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex articolo 645del Cpc; la parcella vistata, infatti, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale del professionista su cui l'organo associativo si è limitato ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione
In conformità a quanto già ribadito dalla propria giurisprudenza (Cass. n. 230/16, n, 357/23), la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, in ipotesi di opposizione del cliente assistito, è rimessa al libero apprezzamento del giudice l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite ovvero l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ai parametri stabiliti delle somme richieste, né è necessaria, al fine di tale valutazione sul fondamento della pretesa nel rispetto del principio dispositivo, una specifica contestazione da parte dell'opponente perché l'avvocato creditore opposto assume la veste sostanziale di attore ed è su di lui che incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 del codice civile). A ciò va aggiunto che la parcella vistata dall'Ordine di appartenenza costituisce una semplice dichiarazione unilaterale del professionista su cui l'organo associativo si è limitato ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione. (M.Pis.)
CONTRATTO
Di rimessaggio - Differenza dal contratto di ormeggio - Natura - Atipicità - Obbligazioni del depositario. (Cc, articoli 2756, 2761, 2946 e 2948)
IL PRINCIPIO
Il contratto di rimessaggio, che consiste nella predisposizione di un'area di sosta nel quale il bene mobile viene ricoverato e che si distingue dal contratto di ormeggio, è un contratto atipico, reale a effetti obbligatori, che partecipa delle caratteristiche del deposito, dal quale mutua la disciplina, ivi compresa la prescrizione che impone al depositario l'obbligo di custodire il bene e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ex articolo 1766 del codice civile, derivando altrimenti, a carico del depositario, l'obbligo del risarcimento, che si estende a tutte quelle cose che costituiscono la normale attrezzatura del bene.
Richiamando precedenti assunti (Cassazione, sentenza n.16589/24, n. 18277/23) la Corte ha affermato che per la conclusione di un contratto di rimessaggio non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a custodire la cosa, ma sono sufficienti la sola volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua volontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di influenza e di controllo (Cassazione, sentenza n. 15490/08, con specifico riferimento al deposito d'un natante). L'accettazione, poi, d'una cosa mobile in un'area recintata accessibile soltanto ai soggetti autorizzati costituisce ex se assunzione dell'obbligo di custodia, la quale è giust'appunto la causa del deposito: il depositario, infatti, non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l'obbligo di custodire. (M.Pis.)
AVVOCATO
Controversia ex articolo 702 bis del cpc per la liquidazione dei compensi - Impugnazione - Rilevanza del provvedimento assunto da giudice - Sussiste. (Cpc, articoli 96 e 702 bis)
Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'articolo 702 bis del cpc per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove il giudice di prima istanza abbia trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l'appello. (M.Pis.)
COMUNIONE
Scioglimento - Valutazione da parte del giudice di merito degli aspetti strutturali e funzionali - Conseguenze. (Cc, articoli 720, 727, 729, 832 e 1116)
In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, da ricollegarsi, rispettivamente, al costo e alla complessità delle operazioni divisionali e all'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole porzioni ereditarie, quanto ai primi, ovvero al pregiudizio più o meno sensibile al valore economico delle quote rispetto all'intero ovvero a una più o meno grave deviazione dalla normale utilizzazione del complesso, quanto ai secondi, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni in luogo del sorteggio in caso di quote uguali. (M.Pis.)
CONDOMINIO
Amministratore di condominio - Accettazione da parte di quello nuovo della documentazione condominiale consegnata da quello precedente - Riconoscimento del credito per le anticipazioni sostenute - Esclusione. (Cc, articoli 1129 e 1720)
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente, così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili. Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. (M.Pis.)
Lastrico solare - Diritto di sopraelevazione del proprietario del lastrico - Limitazioni solo con espressa pattuizione - Necessità. (Cc, articoli 1073, 1127 e 2934)
Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale ai sensi e con le limitazioni previste dall'articolo 1127 del codice civile, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto sono assimilabili ad una "servitù altius non tollendi" e possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può essere contenuta anche nel regolamento condominiale di tipo contrattuale. (M.Pis.)
Parti comuni - Balconi - Esclusione - Non necessari per l'esistenza del fabbricato - Sussiste. (Cc, articoli 1117, 1123, 1128, 1135 e 1137)
I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. (M.Pis.)
Parti comuni - Furto in appartamento - Esecutore di lavori edili - Responsabilità per i ponteggi privi di misure di sicurezza - Ammissibilità. (Cc, articoli 2043, 2727 e 2729)
E' dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall'esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il lorio uso anomalo. (M.Pis.)
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Errore materiale - Conversione del ricorso per revocazione in ricorso per errore materiale - Ammissibilità. (Cpc, articoli 287, 288 e 391 bis)
L'errore materiale, che colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, va distinto dall'errore revocatorio, che incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione; ne deriva che, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione, è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell'errore materiale che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Motivazione apparente della sentenza - Presenza di affermazioni inconciliabili - Rilevabilità dalla sentenza gravata. (Cpc., articolo 360)
Il difetto di motivazione di cui all'articolo 360, comma 1 n. 5 del cpc è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento; nonché perché affetta da "irriducibile contraddittorietà", ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione". Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Motivi - Critica della decisione gravata - Necessità dell'indicazione dell'errore - Mancanza - Nullità dell'impugnazione. (Cpc, articoli 112, 360 e 366)
Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 n. 4 del Cpc. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Mancata pronuncia sui motivi di appello - Necessità della trascrizione del motivo - Esclusione. (Cpc, articolo 366; Cc articolo 2697)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'articolo 366, comma 1, n. 6 del Cpc, come novellato dal Dlgs n. 149 del 2022 - dovendosi per ciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambi to dell'atto di appello. (M.Pis.)Sezione I, ordinanza 8 settembre 2025 n. 24761 - Pres. Mercolino; Rel. Fidanzia; Ric. M.S.E.; Controric. P.A.Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi - Riproposizione delle tesi difensive proposte nella fase di merito - Inammissibilità. (Cpc, articolo 360)Con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ai sensi dell'articolo 366 n. 4 del codice di procedura civile. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi - Riproposizione delle tesi difensive proposte nella fase di merito - Inammissibilità. (Cpc, articolo 360)
Con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ai sensi dell'articolo 366 n. 4 del codice di procedura civile. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Violazione degli articoli 115 e 116 del Cpc - Configurabilità. (Cpc, articoli 115, 116 e 132)
La violazione dell'articolo 115 del Cpc può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell'articolo 116 del Cpc presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale e la violazione dell'articolo 2697 del codice civile è configurabile nel caso in cui il giudice abbia invertito gli oneri di prova. (M.Pis.)
Impugnazioni civili - Sentenza non definitiva - Prosecuzione del giudizio - Vincolo da parte del giudice alla decisione anche se non passata in giudicato - Sussiste. (Cc, articolo 2909; Cpc, articolo 360)
Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. (M.Pis.)
LAVORO E FORMAZIONE
Lavoro subordinato - Appalto - Cessazione - Subentro di una nuova impresa - Assunzione dei dipendenti - Tutele. (Cc, articoli 1321, 1324, 1325, 1332 e 2697)
Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. (M.Pis.)
Lavoro subordinato - Demansionamento - Prova da parte del datore di lavoro dell'esatto adempimento del proprio obbligo - Sussiste. (Cc, articoli 1223, 2103, 2697, 2727 e 2729)
Quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'articolo 1218 del codice civile, a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (M.Pis.)
Licenziamento - Valutazione della proporzionalità della sanzione con il fatto accertato - Sproporzione - Conseguenze - Mancanza della giusta causa. (Legge 300/18, articolo 18)
La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell'articolo 18, comma 4, della legge n. 300 del 2018 (come novellata dalla legge n. 92 del 2012) solamente nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in base alla quale il regime risarcitorio del comma 5 deve ritenersi di carattere generale, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali dell'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 2018 prevede la tutela indennitaria c.d. forte. (M.Pis.)
LOCAZIONI
Immobili - Ad uso diverso da quello abitativo - All'interno di grandi stazioni ferroviarie - Vendita di generi di monopolio - Vendita di altri generi - Determinazione del canone. (Cpc, articolo 447 bis; Legge 25/86, articolo 11; Legge 210/85, articolo 15)
Con riferimento alla locazione di locali facenti parte di complessi immobiliari costituenti le c.d. grandi stazioni ferroviarie, per lo svolgimento di attività sia di tabaccheria per la vendita di generi di monopolio, sia di attività di vendita di altri generi, l'ammontare del canone locativo è liberamente determinabile e non deve commisurarsi alla percentuale dovuta ex articolo 11 della legge n. 25 del 1986 al soggetto gestore - a seguito della privatizzazione dell'ente ferroviario - della rete delle grandi stazioni. Tale percentuale rappresenta solo una quota necessariamente dovuta quale parte del canone liberamente determinabile. (M.Pis.)
Immobili - Ad uso diverso da quello abitativo - Rivendita di generi di monopolio - Canone concessorio - Rivendita anche di prodotti estranei - Determinazione. (Legge 25/86, articolo 11; Legge 392/78, articolo 79)
La previsione di un canone (concessorio) massimo per le rivendite di generi di monopolio trova la sua ratio nella necessità di garantire la presenza di esercizi commerciali che producono introiti per l'erario, mentre l'estensione di tale limite più favorevole anche ai casi in cui la vendita di generi di monopolio si accompagni a quella di vendita di generi extra privativa lederebbe la libera concorrenza nel settore, rispetto agli esercizi commerciali aventi differenti caratteristiche ma abilitati a vendere i medesimi beni di consumo. La previsione del canone concessorio per la rivendita di generi di monopolio comporta solo che le parti della locazione dell'immobile adibito a rivendita anche di prodotti estranei a quel genere debbano, nel fissare il canone liberamente, comunque determinarlo in un importo che deve comprendere una percentuale imputabile a detto canone, che il soggetto locatore deve riversare all'Erario. (M.Pis.)
MINORI
Assegnazione della casa familiare - Minori - Temporaneo allontanamento per contrasto tra i genitori - Rilevanza - Esclusione. (Cc, articolo 337 sexies)
Per l'immobile, pacificamente riconosciuto dalle parti quale casa familiare, in vista della nascita del minore che lì ha sempre vissuto fin dall'inizio della crisi familiare, deve escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall'abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché in tal caso la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l'immobile sia ancora la casa familiare. (M.Pis.)
OBBLIGAZIONI
Adempimento - Mediante offerta reale - Presenza di un termine - Rispetto dello stesso - Irrilevanza che gli adempimenti dell'offerta siano successivi - Sussiste. (Cc, articolo 1209, 1210, 1212, 1362 e 1363)
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l'offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall'articolo 1212 del codice civile (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (M.Pis.)
Arricchimento senza causa - Domanda proponibile se le altre azioni risultino carenti - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1371 e 2042)
Perché sia rispettata "la regola di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 del codice civile la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (M.Pis.)
Arricchimento senza causa - Erogazione prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata - In assenza di contratto scritto - Determinazione. (Cc, articolo 2041; Dlgs 502/92, articoli 1, 2 e 8)
In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la Pubblica amministrazione, l'arricchimento dell'Asl è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti. (M.Pis.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno da fatto illecito istantaneo - Prescrizione - Decorrenza - Differenza nel caso di illecito permanente. (Cc, articoli 2043, 2935 e 2947)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica. (M.Pis.)
Danno - Da perdita di capacità lavorativa specifica - Prova da parte dell'attore-danneggiato - Danno patrimoniale - Sussiste. (Cc, articoli 2043 e 2087)
Per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso. (M.Pis.)
Danno - Da sinistro stradale - Subito dal passeggero - Esperibilità dell'azione ex articolo 141 del codice delle assicurazioni - Anche in presenza di autoveicolo immatricolato all'estero - Ammissibilità. (Codice delle assicurazioni, articoli 126, 141 e 148)
L'azione ex articolo 141 del codice delle assicurazioni, salvo il limite del caso fortuito, prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti degli autoveicoli coinvolti, poiché la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamento sulla responsabilità del sinistro. All'applicazione della norma, inoltre, non osta la circostanza che nel sinistro sia rimasto coinvolto un autoveicolo immatricolato all'estero, atteso che l'articolo 141 del Dlgs 209/05, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante. (M.Pis.)
Danno - Pagamento di indennizzo - Differenze con l'obbligo di risarcimento - Azione introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro e quella introdotto contro l'assicuratore - Scindibilità - Sussiste. (Cc, articoli 2751 bis, 2767 e 2967)
Il pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato è distinto ed autonomo rispetto all'obbligazione di risarcimento, cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato; questi versa nella posizione di terzo, rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l'assicurazione e, pertanto, a differenza di quanto accade nella "speciale" disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. E infatti, seppur possano confluire nell'alveo del medesimo processo, le cause, l'una introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro e quella di garanzia promossa da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile discendente dal contratto di assicurazione, restano scindibili. (M.Pis.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno divorzile - Funzione - Contribuzione alla vita familiare - Prova - Necessità. (Legge 898/1970, articoli 5 e 12 bis)
L'assegno divorzile, avendo una funzione compensativa-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. (M.Pis.)
SPESE DI GIUDIZIO
Spese di giudizio civili - Condanna - Liquidazione in favore del contumace - Esclusione. (Cpc, articolo 91)
Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio, sicché la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse. (M.Pis.)
TRASPORTI
Contratto - Clausola di porto assegnato - Mancanza - Conseguenze. (Cc, articoli 1510, 1411, 1689 e 1692)
Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, ex articolo 1689, comma secondo, del codice civile, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell'esercizio di quei diritti. (M.Pis.)
Trasporto di persone - Offerta di trasporto aereo di passeggeri - Responsabilità del vettore in presenza di ritardi all'arrivo - Sussiste. (Cc, articoli 1392, 1704 e 2697)
Dev'essere considerato quale "operativo" quel vettore che, nell'ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando, in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri. L'adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all'arrivo. (M.Pis.)


