MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Rischio di recidiva - Attualità - Significato. (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c))
IL PRINCIPIO
In tema di misure cautelari, il giudizio cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp, che deve essere espresso in termini di concretezza, per la sua natura ontologicamente probabilistica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto. Personalità e contesto, quindi, consentono l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. In tale ottica ermeneutica, deve ritenersi che il pericolo di reiterazione sia "concreto", ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; sia "attuale", ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva " prossimo" all'epoca in viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela. Da ciò consegue che il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.
Di recente, sulla questione della recidiva in materia cautelare, si è affermato in termini sostanzialmente adesivi che l'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sezione IV, 15 aprile 2025, Porcu). Analogamente, si è pure precisato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'articolo 274, comma 1, lettera c), del Cpp, dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, dovendosi considerare, nella valutazione del pericolo di recidiva al momento dell'adozione della misura, il tempo trascorso dal fatto contestato e la peculiarità della vicenda cautelare (Sezione V, 13 settembre 2023, X.).
REATI CONTRO LA PERSONA
Violenza sessuale - Circostanze aggravanti - Uso di alcol o di droghe - Configurabilità - Condizioni - Ruolo attivo dell'autore del fatto - Fattispecie. (Cp, articolo 609-ter, comma 1, numero 2)
IL PRINCIPIO
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante speciale di cui all'articolo 609 ter, comma 1, numero 2, del Cp, è necessario che l'assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall'autore del reato e sia funzionalmente diretta alla realizzazione degli atti sessuali, sì che deve escludersi la stessa quando egli abbia solamente approfittato della condizione discendente da tale assunzione (fattispecie in cui correttamente era stata ravvisata l'aggravante essendo emerso che l'imputato aveva continuato ad offrire bevande alcoliche alla persona offesa, già in stato di alterazione, ed era intervenuto allorché questa era stata allontanata da un locale perché ubriaca, conducendola, sottobraccio, nel suo ufficio ove era stata consumata la violenza sessuale).
Ai fini dell'aggravante dell'articolo 609-ter, comma 1, numero 2, del Cp, la formula della norma prevede "l'uso" di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa): l'uso delle sostanze stupefacenti [ecc.], quindi, deve essere necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa la droga [ecc.] per la violenza, somministrandola alla vittima. In questa prospettiva, l'uso volontario della sostanza narcotica o alcolica incide sulla valutazione del valido consenso e consente di semmai di ravvisare l'aggravante di cui all'articolo 609-bis, comma 2, numero 1, del Cp, mentre esclude la sussistenza anche dell'aggravante di cui all'articolo 609-ter, comma 1 numero 2, c.p. (per riferimenti, Sezione III, 19 gennaio 2018, P. e altro).
EDILIZIA E URBANISTICA
Lottizzazione abusiva - Confisca - Revoca in caso di adozione di atti amministrativi incompatibili con la misura ablativa - Fattispecie. (Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articolo 44, commi 1, lettera c), e 2)
La confisca prevista in caso di lottizzazione abusiva (articolo 44, comma 2, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380) configura una sanzione amministrativa speciale che il giudice penale deve irrogare in funzione di supplenza della pubblica amministrazione, ogni volta che appunto accerta l'esistenza di una lottizzazione abusiva e può essere revocata solo quando l'amministrazione comunale adotti provvedimenti realmente incompatibili con l'effetto ablatorio in danno dei proprietari lottizzanti, come, per esempio, una successiva autorizzazione a lottizzare (nella specie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale avverso la revoca della confisca, ha escluso che potesse assumere la natura di provvedimento incompatibile con la misura ablativa, una mera variante al piano regolatore generale che si era limitata a riclassificare la zona di interesse dell'intervenuta lottizzazione; per l'effetto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla revoca della confisca, provvedendo a ripristinarla; in parte motiva il giudice di legittimità ha altresì specificato che la confisca, sancendo l'acquisizione definitiva dei terreni lottizzati al patrimonio del comune, non avrebbe potuto successivamente subire alcun effetto da eventuali sviluppi ulteriori e successivi alla confisca stessa, di procedimenti amministrativi inerenti, ex post, la lottizzazione, come tali inefficaci, proprio in ragione della già avvenuta acquisizione dei terreni di riferimento all'ente comunale).
FALLIMENTO
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Condotte punite - Occultamento e irregolare tenuta delle scritture contabili - Caratteristiche - Autonomia e distinzione. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all' all'articolo 216, comma 1, numero 2, della legge fallimentare - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.
Reati fallimentari - Bancarotta - Omessa tenuta delle scritture contabili - Qualificazione a titolo di bancarotta fraudolenta o di bancarotta semplice - Elemento psicologico - Differenze. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, numero 2, e 217, comma 2)
L'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'articolo 216, comma 1, numero 2, prima ipotesi, della legge fallimentare, qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di assicurarsi un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'articolo 217 comma 2, della legge fallimentare.
PUBBLICO MINISTERO
Accusa penale - Contestazione - Dibattimento - Genericità del capo di imputazione - Sollecitazione del giudice al pubblico ministero di precisare la contestazione - Legittimità - Omissione - Immediata restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità. (Cpp, articoli 423, comma 1 bis, 429, comma 2, 552, comma 2, 554-bis, comma 6, 606)
Pur in difetto di un'esplicita indicazione normativa (cfr., invece, per l'udienza preliminare, l'articolo 423, comma 1-bis, del Cpp, e, per l'udienza predibattimentale, l'articolo 554 bis, comma 6, del Cpp) , deve ritenersi che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, al giudice del dibattimento, prima di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'articolo 429, comma 2, del Cpp, o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'articolo 552, comma 2, del Cpp, sia consentita la sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, al fine di adeguare l'accusa agli elementi di fatto e di diritto evidenziati dal giudice. Tale soluzione interpretativa è maggiormente adesiva alla riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022), ove l'esigenza di celere definizione dei procedimenti è certamente funzionale con l'attribuzione al giudice del compito di verificare la correttezza dell'imputazione. In questa ottica, peraltro, ove difetti la sollecitazione a rettificare la contestazione, rivolta dal giudice dibattimentale al pubblico ministero, e il giudice proceda subito alla restituzione degli atti al pubblico ministero, si determina una indebita regressione processuale e la stasi del procedimento, con conseguente abnormità del provvedimento restitutorio (da queste premesse, in una vicenda in cui il giudice del dibattimento, rilevando l'indeterminatezza del capo di imputazione, aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero aveva annullato senza rinvio il provvedimento, ritenuto abnorme perché non aveva consentito al pubblico ministero di precisare il capo di imputazione, così determinando una indebita regressione del procedimento).
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Abuso d'ufficio - Abrogazione - Effetti dopo la sentenza di condanna di primo grado. (Cp, articolo 323; legge 9 agosto 2024 n. 114; Cpp, articolo 129)
Quando risulti che il fatto per cui è intervenuta condanna in primo grado non è più previsto dalla legge come reato, il giudice è tenuto all'immediato proscioglimento dell'imputato, non dovendo proseguire il giudizio al fine di accertare l'insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato, a meno che tali ipotesi di proscioglimento non richiedano una mera constatazione e, quindi, garantiscano ugualmente l'immediatezza della decisione (fattispecie in cui, a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, per cui vi era stata condanna in primo grado, la corte di appello aveva assolta l'imputata per la sopravvenuta abrogazione del reato; la Corte ha anche chiarito che, comunque, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento ex articolo 129, comma 1, del Cpp).
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
Reati associativi - Associazione di tipo mafioso - Condotte materiali - Partecipazione - Requisiti - Dimostrazione. (Cp, articolo 416-bis)
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, è necessario accertare la stabile e organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi. La condotta di partecipazione all'associazione ex articolo 416 bis del Cp è infatti a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi.
REATO
Cause di estinzione del reato - Sospensione condizionale della pena - Reati per i quali il beneficio va subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Revoca prima della scadenza del termine - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cp, articoli 163 e 165, comma 5)
Il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa - rispetto alla scadenza del termine previsto per l'adempimento di una condizione - può essere esercitato: a) nel caso dell'omesso avvio del percorso terapeutico; b) nel particolare caso, previsto dall'articolo 165, comma 5, del Cp, di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni. Ciò porta a escludere, quindi, che, quando il percorso sia stato avviato, vi siano, al di fuori di detti casi, momenti di verifica "intermedia" dei comportamenti del condannato, tali da consentire una non prevista revoca anticipata. Infatti, solo all'esito del percorso si potrà dire se vi è stata effettiva adesione (e dunque adempimento) o adesione solo apparente al percorso di recupero (e dunque inadempimento e conseguente revoca del beneficio) (da queste premesse, è stato accolto il ricorso del condannato avverso il provvedimento di revoca del beneficio intervenuto prima del completamento del percorso terapeutico-riabilitativo, motivato dal giudice con il rilievo che, nonostante l'avvio del percorso, e prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento, si erano già verificate circostanze di fatto tali da comportare, asseritamente, la revoca del beneficio).
SENTENZA PENALE
Sentenza di condanna - Regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio - Ipotesi alternative - Rilevanza - Condizioni. (Cpp, articolo 533)
In tema di affermazione della responsabilità penale "al di là di ogni ragionevole dubbio" (articolo 533 del Cpp), il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.


