REATO
Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Minima partecipazione - Condizioni. (Cp, articolo 114)
IL PRINCIPIO
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'articolo 114 del Cp, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato in un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell' iter criminoso.
Giurisprudenza costante: in termini, di recente, sezione II, 15 dicembre 2023, Mohammad ed altro; nonché, sezione VI, 27 giugno 2023, Proc. gen. App. Bologna ed altri in proc. Clausi ed altri. In proposito, si è precisato che l'articolo 114 del Cp costituisce un'eccezione al principio che ispira il concorso di persone nel reato, per cui esso va interpretato in maniera rigorosa, con la conseguenza che detta norma trova applicazione solo laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale, non dovendosi ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, occorrendo invece accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive ed ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi l'attenuante in questione solo se l'efficienza causale sia stata "minima", cioè tale da poter essere - in via prognostica- avulsa dalla seriazione causale, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (cfr. sezione I, 15 aprile 2010, Milotta e altro).
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Oggetto materiale - Apparecchio idoneo alla comunicazione - Fattispecie. (Cp, articolo 391-ter)
IL PRINCIPIO
L'oggetto materiale delle condotte alternativamente incriminate dall'articolo 391-ter del Cp si riferisce al solo dispositivo immediatamente utilizzabile per la comunicazione con l'esterno. L'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma incriminatrice conduce a ritenere che le condotte ivi tipizzate possono avere ad oggetto esclusivamente un apparecchio telefonico o "altro dispositivo" idoneo a essere utilizzato per comunicare, con esclusione, pertanto, delle loro parti o di eventuali accessori, quali, ad esempio, la scheda Sim (da queste premesse, la Corte ha esclusa la sussistenza del reato in una vicenda in cui l'imputato era stato trovato in possesso di un apparecchio telefonico privo di scheda Sim e di batteria, siccome da ritenere non idoneo ad essere utilizzato per comunicare).
In termini, sezione VI, 11 settembre 2024, Proc. gen. App. Campobasso in proc. Collalunga, secondo cui non è configurabile è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'articolo 391-ter del Cp, nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda Sim, non essendo consentita l'interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie. In parte motiva, la Cassazione, in termini generali, ha colto l'occasione di ricostruire le condotte penalmente sanzionate dall'articolo 391-ter del Cp, che configura due distinti reati, previsti nel primo e nel terzo comma, i quali sono puniti con la stessa pena della reclusione da uno a quattro anni. Il comma 1, in dettaglio, prevede un reato comune ("chiunque"), che presenta la tipica struttura della norma a più fattispecie, atteso che si contemplano tre condotte tra loro alternative, precisamente quelle di chi: 1) procura indebitamente a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni; 2) consente a un detenuto l'uso indebito di tali strumenti; 3) introduce in un istituto penitenziario uno dei menzionati beni al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta. Mentre le prime due fattispecie sono a dolo generico, risultando indifferente, ai fini dell'integrazione del reato, lo scopo dell'agente, in quanto estraneo alla tipicità del fatto, la terza fattispecie esige il dolo specifico ("al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta"). Tale elemento soggettivo bilancia l'anticipazione dell'offesa, che si realizza in quanto è sufficiente che l'autore del reato introduca nell'istituto penitenziario il dispositivo, mentre non si richiede che il detenuto ne abbia l'effettiva disponibilità. Il comma 3 dell'articolo 391-ter del Cp prevede, invece, un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il "detenuto", e ha anch'esso la struttura della norma a più fattispecie, delineando due condotte tra loro alternative, precisamente, quelle del detenuto che indebitamente "riceve" о "utilizza" un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" implica che, affinché il reato sia integrato, non è necessario che il detenuto utilizzi il dispositivo per effettuare comunicazioni, ma è sufficiente che l'agente qualificato ne sia in possesso per averlo ricevuto. La Cassazione, sempre in parte motiva, si è anche soffermato sul bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, individuato nell'esigenza di garantire l'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere, le cui finalità possono risultare frustrate dall'indebito accesso, da parte dei detenuti, a dispositivi idonei alla comunicazione, dei quali gli stessi detenuti si potrebbero servire non solo per coltivare il proprio diritto all'affettività, comunicando con i loro cari, ma anche per continuare a gestire affari illeciti: il legislatore, in sostanza, intende evitare che il detenuto possa indebitamente comunicare con l'esterno, continuando liberamente a gestire i propri traffici criminosi.
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni penali - Disposizioni generali - Termini per l'impugnazione in caso di motivazione riservata - Disciplina. (Cpp, articoli 172 e 585, comma 2, lettera c))
In merito ai criteri per l'individuazione del termine per impugnare la sentenza, ai fini della tempestività dell'impugnazione stessa nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex articolo 585, comma 2, lettera c), del Cpp, comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'articolo 172, comma 4, del Cpp., cui non deroga il predetto articolo 585, con la conseguenza che, se il termine per il deposito della sentenza viene a scadere in giorno festivo, si determina, ai sensi del comma 3 del citato articolo 172, la proroga di diritto del giorno festivo al primo giorno successivo non festivo, fatto che, a sua volta, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione [nella specie, il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione stabilito dal giudice scadeva in un giorno festivo e, pertanto, tale termine era prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, e di tale proroga doveva tenersi conto anche ai fini dell'apprezzamento della tempestività dell'impugnazione, pur essendo intervenuto il formale deposito del provvedimento prima del termine indicato dal giudice con il dispositivo].
PENA
Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Determinazione - Finalità. (Legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 56-quater)
Per la determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, l'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981 n. 689, inserito dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta "Riforma Cartabia") ha indicato i criteri di ragguaglio, prevedendo che l'ammontare della pena pecuniaria debba essere determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva. La norma puntualizza, al riguardo, che tale valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare (la Corte, in parte motiva, ha osservato che la surrichiamata disciplina, già preceduta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, intervenuta specificamente sull'articolo 53 della legge n. 689 del 1981, completa il percorso normativo ed interpretativo volto alla progressiva valorizzazione del potere discrezionale del giudice nel modulare, entro più ampi margini, la pena pecuniaria sostitutiva, tenendo conto degli elementi che consentono di adeguarla alla situazione di ciascun condannato, onde non rendere l'istituto una possibilità limitata ai soli soggetti aventi adeguate risorse economiche).
Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Determinazione in concreto - Parametri di riferimento. (Legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 56-quater)
Per la determinazione in concreto dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva e, a tal fine, del relativo valore giornaliero rilevante per la conversione, devono essere vagliati nel loro complesso una serie di fattori, quali le condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare: elementi che l'autorità giudiziaria è peraltro tenuta ad acquisire d'ufficio, non essendo contemplato alcun onere di allegazione di parte.
PROVA PENALE
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Utilizzazione di congegni già installati per altro procedimento - Legittimità. (Cpp, articolo 266 e seguenti)
Sono utilizzabili le conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell'immobile in base a un'autorizzazione emessa in altro procedimento in quanto il provvedimento di autorizzazione riguarda l'intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie. Infatti, ai fini della legittimità dell'attività di captazione, ciò che autorizza e legittima l'installazione delle microspie all'interno di un'abitazione privata è il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari dispone le intercettazioni, per poi essere eseguite (le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie attraverso l'intrusione nell'abitazione), sulla base di provvedimento del pubblico ministero con cui vengono dettate le modalità di esecuzione delle stesse da parte della polizia giudiziaria. Ne deriva che non sussistono ostacoli alla possibilità di riattivazione delle microspie "dormienti" già installate nell'immobile.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni- Omessa allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero - Omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame - Inefficacia della misura cautelare disposta - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Obbligo per il tribunale del riesame di acquisire d'ufficio i decreti - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, articoli 266 e seguenti, 309)
In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura, né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta [nella specie, la doglianza della difesa non è stata accolta, essendo emerso che la richiesta del deposito dei provvedimenti autorizzativi era stata presentata al pubblico ministero, ma non al tribunale del riesame che quindi non aveva alcun dovere di disporre l'acquisizione dei decreti].
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Fisioterapista - Attività di diagnosi - Esclusione - Limitazione alla mera attività esecutiva della prescrizione medica - Reato - Sussistenza. (Cp, articolo 348)
Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.
REATO
Condizioni di procedibilità - Querela - Condominio - Legittimazione del singolo condomino. (Cp, articolo 120 e seguenti)
Il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio di un edificio [fattispecie avente ad oggetto l'abusiva introduzione di estranei nell'autorimessa di un condominio cittadino].
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Polizia giudiziaria - Arresto in flagranza e fermo- Convalida- Inapplicabilità della disciplina dell'interrogatorio preventivo. (Cpp, articoli 291, comma 1- quater, e 391)
In caso di caso di arresto in flagranza di reato o fermo per di indiziato di delitto, l'articolo 391 del Cpp prevede una autonoma disciplina in luogo di quella di cui all'articolo 291 del Cpp, in particolare dovendosi escludere che possa trovare applicazione la disciplina dell'interrogatorio preventivo previsto dal comma 1-quater del citato articolo 291. L'articolo 391 del Cpp, infatti, non subordina alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 291, comma 1-quater, del Cpp l'adozione della misura cautelare, prevedendo, nel caso del fermo o dell'arresto, un distinto iter in cui risulta, comunque, garantito il diritto di difesa, in ragione della possibilità, per I' indagato, di essere sottoposto a interrogatorio dal giudice.
STUPEFACENTI
Attività illecite - Dimostrazione - Droga "parlata" - Dimostrazione - Condizioni - Fattispecie. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)
n tema di stupefacenti, l'esistenza del reato può essere desunta anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita, ma, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione. Pertanto, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Cpp, deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (ciò che nella specie, secondo la Corte, risultava essere stato fatto, perché il giudice di merito aveva dato conto di un'attenta e scrupolosa valutazione delle conversazioni intercettate, dalle quali aveva reputato emergere, in termini di certezza, il pieno e attivo coinvolgimento degli imputati nell'attività di detenzione e cessione dello stupefacente).


