MISURE CAUTELARI
Misure cautelari personali - Disposizioni generali - Proporzionalità e adeguatezza - Rilevanza esclusivamente al momento dell'adozione della misura - Esclusione - Verifica della rispondenza della misura ai suddetti criteri nel corso della sua esecuzione - Necessità. (Cpp, articolo 275)
IL PRINCIPIO
Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (sezioni Unite, 31 marzo 2011, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Khalil).
La decisione si pone nel solco della decisione delle sezioni Unite secondo cui il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (sezioni Unite, 31 marzo 2011, Proc. Rep. Trib. Bologna in proc. Khali). Sul punto, si è peraltro affermato che il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo ex se come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (sezione IV, 22 marzo 2024, Nisi). Più in generale, sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare, anche al momento della "scelta" della misura, si è affermato che, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'articolo 275, comma 1, del Cpp, dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" (anche ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. sezioni Unite, 28 aprile 2016, Lovisi). Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere; prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'articolo 275, comma 3, primo periodo, del Cpp, che sottolinea la funzione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice si deve soffermare, quindi, sul profilo dell'"adeguatezza" della misura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse applicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità (sezione IV, 10 ottobre 2019, Corica).
REATO
Reato omissivo - Obbligo di impedire l'evento - Posizione di garanzia - Individuazione. (Cp, articolo 40 e seguenti)
IL PRINCIPIO
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante e deve essere accertata in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico, nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il fatto.
È consolidata l'affermazione secondo cui, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto. Ciò perché è da considerare superata la cosiddetta concezione formale della posizione di garanzia, di talché il ruolo protettivo può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto, cioè da un atto di volontaria determinazione, che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento (cfr., di recente, sezione IV, 6 febbraio 2024, X. e altri, con affermazione resa nell'ambito di procedimento per un crollo di edifici durante il terremoto di Amatrice; in precedenza, sezione IV, 9 aprile 2019, Molfese e altri, onde, per l'effetto, relativamente ai due medici sociali che erano intervenuti, durante una partita di calcio, per soccorrere un calciatore - poi deceduto - che aveva avuto un malore durante l'incontro, la Corte ha ritenuto che entrambi aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti dell'atleta, derivante dall'instaurazione della relazione terapeutica tra loro e il calciatore: entrambi, si è argomentato, avevano infatti posto in essere una istintiva, pratica attuazione dei doveri deontologici consacrati dal giuramento professionale, comprendente il «dovere di prestare soccorso nei casi di urgenza»; con in più, per il medico sociale della squadra del calciatore, in aggiunta a tale dovere deontologico, l'obbligo gravante, quale medico sportivo, verso i calciatori della propria squadra; la Corte, peraltro, ha poi annullato con rinvio la sentenza di condanna, per carente motivazione in punto di nesso causale e di addebito di colpa; nonché, sezione IV, 29 settembre 2020, Zanon, che, quindi, relativamente ad ipotesi di responsabilità medica, ha ravvisata come sussistente la responsabilità a carico di un medico pneumologo addetto al reparto ove si trovava ricoverato un paziente, il quale sanitario, non solo aveva sollecitato una consulenza dei medici chirurghi, avendo apprezzato un peggioramento delle condizioni di salute del paziente, ma aveva anche prestato materiale ausilio alla realizzazione dell'atto chirurgico - toracentesi - sia pure attraverso il breve atto di reggere il paziente, facendogli assumere la posizione più idonea all'intervento, improvvidamente eseguito - con esito letale - sul polmone sano, senza pretendere che detto intervento venisse effettuato con guida ecografica e senza controllare l'operato dei colleghi nel corso dell'attività operatoria, verificando che si intervenisse effettivamente sul polmone malato). È peraltro altrettanto consolidato l'assunto secondo cui la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (cfr. sezione I, 22 dicembre 2017, Benzoni e altro; sezione IV, 5 maggio 2021, Zoccarato; nonché, sezione V, 7 giugno 2022, parte civile Pellegrino in proc. Cavaliere e altri, dove, in particolare, si è affermato essere particolarmente incisiva l'indagine che si richiede in punto di accertamento del nesso causale, posto che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità dei caso concreto).
IMMIGRAZIONE E STRANIERI
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Disciplina relativa all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale - Provvedimento di trattenimento - Mancata convalida del provvedimento di trattenimento - Ulteriore trattenimento in attesa della decisione dell'autorità amministrativa - Questione di legittimità costituzionale. (Costituzione, articoli 3, 11, 13, 24, 111 e 117; decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, articolo 6, comma 2-bis)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, introdotto dall'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 28 marzo 2025 n. 37, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025 n. 75, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore, per violazione degli articoli 3, 11, 13, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la Cassazione, in particolare, ha motivato sulla lesione al bene primario della libertà personale derivante da una normativa dove si prevede che un provvedimento di trattenimento che venga dichiarato dal giudice quale illegittimamente assunto, e quindi risulti non convalidato, non venga seguito dalla immediata liberazione dell'interessato, bensì possa avere la residua attitudine a legittimare la permanenza del migrante all'interno del Centro per i rimpatri, per un successivo arco temporale anche ampio; ciò in attesa che il Questore si risolva, eventualmente, ad adottare un nuovo decreto di trattenimento).
PROVA PENALE
Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai server di Sky ECC- Ordine europeo di indagine - Disciplina applicabile - Prova documentale - Necessità del provvedimento del giudice - Esclusione - Sufficienza del provvedimento del pubblico ministero per assicurare la tutela accordata dalla norma costituzionale sulla riservatezza della corrispondenza. (Costituzione, articolo 15; Cpp, articoli 187 e seguenti)
La trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 234 bis del Cpp, che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli articoli 238 e 270 del Cpp e 78 disposizioni di attuazione del Cpp, che non prevedono la necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (cfr. sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Gjuzi; sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Giorgi).
Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai server di Sky ECC-Ordine europeo di indagine - Disciplina applicabile - Sufficienza del provvedimento del pubblico ministero. (Cpp, articoli 187 e seguenti; direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014; decreto legislativo 21 giugno 2017 n. 108)
L'emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'articolo 6 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (cfr. sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Gjuzi; sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Giorgi).
Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai server di Sky ECC-Algoritmo per la decrittazione - Mancata conoscenza - Lesione del diritto di difesa - Esclusione. (Cpp, articolo 187 e seguenti)
L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (cfr. sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Gjuzi; sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Giorgi).
Acquisizione e valutazione della prova - Messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai server di Sky ECC - Utilizzazione in sede processuale - Limiti. (Cpp, articoli 187 e seguenti)
L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (cfr. sezioni Unite, sentenza 29 febbraio 2024, Gjuzi; sezioni Unite, 29 febbraio 2024, Giorgi).
SICUREZZA PUBBLICA E FORZE DI POLIZIA
Misure di prevenzione patrimoniale - Misure di prevenzione patrimoniale - Confisca di prevenzione - Beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo - Ambito della contestazione da parte del terzo. (Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, articoli 19, 24, 26 e 27)
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura (quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso), che è deducibile soltanto dal proposto. Il terzo, per sostenere le proprie ragioni, può comunque dedurre ogni elemento utile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, sia per dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l'acquisto del bene, sia per contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno.


