LOCAZIONI
Obbligazioni del conduttore - Pagamento del corrispettivo - Riduzione o diminuzione del godimento dell'immobile - Unilaterale sospensione o diminuzione del canone - Legittimità - Limiti e fondamento. (Cc, articoli 1460, 1575, 1584 e 1587)
In tema di locazione, il conduttore non può astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Nel caso di specie, nel pronunciare la risoluzione del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo per grave inadempimento della locataria, il giudice adito ha ritenuto comunque infondata, in quanto sfornita di ogni supporto probatorio, l'eccezione sollevata da quest'ultima, la quale aveva giustificato il mancato pagamento del canone locativo in ragione dell'inadempimento di controparte, ex articolo 1575 del Cc, che, non avendo eseguito i lavori di manutenzione dovuti ad una serie di infiltrazioni idriche, aveva reso l'immobile locato inidoneo all'uso pattuito).
PROCEDIMENTO CIVILE
Arbitrato - Societario - Ambito applicativo - Articolo 838-bis Cpc - Controversie aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza - Articolo 260 - Controversia avente a oggetto il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti dai soci insorta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo - Inerenza al rapporto sociale - Fondamento. (Cpc, articoli 808, 808-ter e 838-bis; Dlgs, n. 14/2019, articolo 260)
In tema di arbitrato societario, ai sensi dell'articolo 838-bis del Cpc, la controversia avente ad oggetto il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti dai soci insorta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 260 del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, deve ritenersi relativa al rapporto sociale; si tratta, invero, di un diritto già esistente nel patrimonio della società in liquidazione giudiziale che origina proprio dal contratto costitutivo della società. Infatti, solo sulla base del contratto societario il curatore può ottenere, agendo in luogo della società fallita, un titolo per imporre al socio il versamento di quanto ancora dovuto (Nel caso di specie, ritenuta fondata l'eccezione di arbitrato irrituale sollevata dai soci opponenti per la presenza di una clausola compromissoria nell'atto costitutivo societario - la quale devolveva ad un arbitro «…le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale…» - il giudice adito, accogliendo l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del curatore dal giudice delegato ai sensi della citata disposizione al fine di ottenerne la condanna al versamento dei conferimenti sociali ancora dovuti).
Arbitrato - Societario - Ambito applicativo - Articolo 838-bis Cpc - Controversie aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza - Articolo 260 Dlgs 14/20219 - Controversia avente ad oggetto il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti dai soci insorta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo - Inerenza alla natura disponibile del diritto - Fondamento. (Cpc, articoli 808, 808-ter e 838-bis; Dlgs, n. 14/2019, articolo 260)
In tema di arbitrato societario, non sono arbitrabili le controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento indipendentemente da ogni iniziativa di parte. Tra di esse non rientra la controversia avente ad oggetto il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti dai soci insorta a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'articolo 260 del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza. Infatti, tale versamento non si fonda su un interesse collettivo dei soci o di terzi di natura superindividuale protetto da norme inderogabili, bensì si atteggia come diritto patrimoniale della società nei confronti di un singolo socio; in altri termini, si tratta di un debito del socio, quale debitore individuale, nei confronti della costituita società, con la conseguenza che l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio, e soltanto, quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio "uti singulus" (Nel caso di specie, ritenuta fondata l'eccezione di arbitrato irrituale sollevata dai soci opponenti per la presenza di una clausola compromissoria nell'atto costitutivo societario - la quale devolveva ad un arbitro «…le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale…» - il giudice adito, accogliendo l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del curatore dal giudice delegato ai sensi della citata disposizione al fine di ottenerne la condanna al versamento dei conferimenti sociali ancora dovuti).
Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso - Domanda relativa - Articolo 71 del Dpr n. 115 del 2002 - Termine di decadenza - Inosservanza - Conseguenze - Domanda autonoma di riconoscimento del compenso - Preclusione - Fattispecie relativa ad azione di pagamento dell'onorario per l'opera prestata da un Ctu nell'ambito di un giudizio di scioglimento della comunione. (Dpr, n. 115/2002, articoli 71 e 170; Cc, articolo 2964 e 2969)
In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'articolo 71 del Dpr n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge. Ne consegue che, allorquando l'ausiliario del giudice non abbia provveduto a formulare istanza di liquidazione entro il predetto termine che, per le operazioni peritali, pacificamente, coincide con il momento del deposito della relazione finale, verificatasi la decadenza, è ormai preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario, quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex articolo 170 del citato Dpr (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal ricorrente onde ottenere la condanna in solido dei resistenti al pagamento dell'onorario dovutogli per l'opera prestata quale Ctu nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi e rilevato che il ricorrente medesimo era incorso nella decadenza prevista dall'articolo 71, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, ha rigettato la domanda, pur disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite in giudizio, tenuto conto dell'esistenza di interpretazioni non sempre univoche della norma applicata, della complessità delle questioni giuridiche trattate e del fatto che l'attività per cui era stato richiesto il compenso risultava comunque incontestatamente compiuta).
Azione - Interesse ad agire - Creditore - Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Sussistenza - Portata - Condizioni e limiti - Fattispecie concernente un giudizio promosso dopo la positiva conclusione di un procedimento di mediazione. (Cpc, articoli 100, 474 e 612; D.lgs. n. 28/2010, articolo 12)
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli. Tale possibilità, tuttavia, incontra una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. In particolare, occorre che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l'introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l'ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, il giudice adito ha ritenuto inammissibili, per difetto di interesse ad agire ex articolo 100 del Cpc, le domande proposte dal ricorrente, in quanto, nella circostanza, l'ottenimento di un ulteriore titolo, potenzialmente costituito dalla sentenza di accoglimento, era tale da non comportare alcuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio che non fossero già derivanti dal titolo esecutivo, costituito, nella circostanza, dal verbale e dall'accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione, ben potendo il ricorrente medesimo già imporre, coattivamente, l'esatto adempimento del predetto accordo all'odierno resistente, avviando, sulla base di tale titolo, l'esecuzione forzata "di obblighi di fare" prevista dagli articoli 612 e seguenti del Cpc).
Litisconsorzio - Necessario - Proprietà - Azioni a difesa - Regolamento di confini - Appartenenza a più proprietari dei fondi "delimitandi" - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Domanda associata a quella di rilascio o di riduzione in pristino - Litisconsorzio dal lato passivo - Sussistenza. (Cc, articoli 948 e 950; Cpc, articolo 102)
Nell'azione di regolamento di confini, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario qualora i fondi confinanti appartengano a più proprietari, essendo ciascun comproprietario legittimato ad agire e resistere senza l'intervento in giudizio degli altri. Peraltro, qualora poi alla domanda di regolamento di confini - che è strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa - si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio (Nel caso di specie, relativo a un giudizio in cui la ricorrente comproprietaria, per la quota del mappale oggetto di causa, aveva convenuto i comproprietari dello stesso, chiedendo, oltre all'accertamento dei confini tra i rispettivi mappali, anche il rilascio della porzione del fondo di sua proprietà eventualmente occupata da quest'ultimi, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha ritenuto integro il contraddittorio).
Procedimenti di istruzione preventiva - Articolo 696-bis Cpc - Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ammissibilità del ricorso - Presupposti - Individuazione - Fattispecie relativa a controversia in materia di responsabilità medico-sanitaria. (Cpc, articolo 696-bis; Legge n. 24/2017, articolo 8)
La norma di cui all'articolo 696-bis del Cpc è finalizzata alla composizione della lite e presupposto per l'accertamento in parola è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica. Di conseguenza, non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi della citata disposizione al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l'espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento promosso al fine di accertare la responsabilità medico-sanitaria di controparte e conseguente al decesso di un congiunto del ricorrente, il giudice adito, richiamato l'enunciato principio, ha rigettato la domanda di istruzione preventiva in quanto, nella circostanza, il contrasto tra le parti riguardava non soltanto elementi di fatto suscettibili di essere composti in sede di CTU, ma anche una serie di questioni prettamente giuridiche rispetto alle quali l'espletamento in via preventiva della stessa non risultava di alcun ausilio).


