REATO

Corte d'appello di Lecce, sezione I penale, ordinanza 11 luglio 2025 - Pres. F. Ottaviano; G. Biondi

Cause estintive - Prescrizione - Sospensione del corso della prescrizione ex articolo 159 Cp - Applicabilità ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 - Articoli, 2, comma 1, lettera a), legge n. 134/2001 e 1, comma 2, legge n. 3/2019 - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e manifesta non infondatezza. (Costituzione, articoli 3 e 25, comma 2; Legge n. 103/2017; Legge n. 3/2019, articolo 1, comma 2; Legge n. 134/2021, articolo 2, comma 1, lettera a)

IL PRINCIPIO

In tema di cause estintive del reato, è rilevante e manifestamente non infondata, in relazione agli articoli 3 e 25, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), legge n. 134/2021 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cassazione, sezioni Unite penali, 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), consentono l'applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159, commi 2, 3 e 4, Cp, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anziché prevedere la definitiva abrogazione della stessa anche per tali reati.

Nota

La Corte d'appello di Lecce, con l'ordinanza sopra massimata, ha sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 25, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale con riferimento al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), legge n. 134/2021 (cosiddetta legge "Cartabia") e 1, comma 2, legge n. 3/2019 (cosiddetta legge "Bonafede"), nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cassazione, sezioni Unite penali, 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), consentono l'applicazione della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159, commi 2, 3 e 4, Cp, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (cosiddetta legge "Orlando"), ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anziché prevedere la definitiva abrogazione della stessa anche per tali reati.Il giudice a quo - chiamato a decidere su un appello di un imputato condannato per insolvenza fraudolenta commessa nell'agosto 2017 - ha preso le mosse dal recente dictum del giudice massimamente nomofilattico con cui la Suprema corte (Cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20909, Polichetti), dirimendo un contrasto sorto non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto: «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'articolo 159 Cp, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3/2019 prima e dalla legge n. 134/2011 poi, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134/2021» (id est, sull'improcedibilità di cui all'articolo 344-bis Cpp, NdA].Per effetto della pronuncia suindicata - che, provenendo dalle sezioni Unite della Cassazione, costituisce a tutti gli effetti "diritto vivente" - il rimettente leccese ha preso atto che, nella specie, il reato all'imputato non era ancora estinto per prescrizione, donde la rilevanza della sollevata questione, essendo tenuto, avuto riguardo ai motivi di gravame, a rilevare l'eventuale causa estintiva della prescrizione del reato.Ad avviso della Corte pugliese, l'interpretazione fornita dalle sezioni Unite delle norme delle leggi n. 103/2017, n. 3/2019 e n. 134/2021 (che hanno disciplinato il complesso fenomeno successorio che ha avuto riguardo all'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza di primo grado), si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con il principio di stretta legalità penale posto dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione che - come noto - esprime un principio supremo dell'ordine costituzionale, che si estende anche al regime legale della prescrizione (Corte costituzionale, ordinanza n. 24/2017).In particolare, il giudice a quo ritiene che l'interpretazione fornita dal giudice massimamente nomofilattico dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 134/2021 (che prevede l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 159 Cp), letto in combinato disposto con l'articolo l, comma 2, della legge n. 3/2019 (che statuisce che le disposizioni di cui al comma l, lettere d, e e f della predetta legge entrano in vigore il 1° gennaio 2020), secondo la quale l'effetto abrogativo previsto dall'art. 2, comma l, lettera a), della legge n. 134/2021 non retroagirebbe per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al dicembre 2019, si pone in contrasto con l'articolo 25, comma 2, della Costituzione, poiché costituirebbe interpretazione non in linea con il significato letterale delle norme, nonché con l'articolo 3 della Costituzione, poiché produttiva di un regime transitorio non previsto dalla legge ed irragionevole, in quanto generante effetti in malam partem per l'imputato.Invero, così facendo, attraverso una duplice forzatura del dato normativo, ad avviso del rimettente pugliese la Suprema Corte avrebbe in maniera "creativa" fatto rivivere per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 l'intera disciplina della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna di primo o di secondo grado, prevista dall'articolo 159, commi 2, 3 e 4 Cp, nel testo modificato/introdotto dalla legge "Orlando", benché i commi 3 e 4 della citata disposizione siano stati espressamente abrogati dalla legge "Bonafede" e benché il comma 2 dell'articolo 159 Cp, introdotto dalla legge "Orlando" e poi modificato dalla legge "Bonafede", sia stato espressamente abrogato dalla legge "Cartabia".In buona sostanza, si è generato, in via interpretativa, un regime transitorio in malam partem e, pertanto, in violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, oltre che irragionevole ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, poiché, nonostante l'espressa abrogazione dell'istituto della sospensione del termine di prescrizione per effetto della pronuncia della sentenza (di primo grado, per come risultante da ultimo dalle modifiche apportate dalla legge Bonafede), ha ritenuto di escludere dalla portata abrogativa e, quindi, favorevole, dell'articolo 2, comma l, lettera a) legge n. 134/2021 i reati commessi a cavallo tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, senza alcuna ragionevole giustificazione.Al riguardo la Corte leccese non coglie la ragione in base alla quale escludere che il legislatore del 2021 abbia inteso espressamente eliminare l'istituto della sospensione del termine di prescrizione in conseguenza della pronuncia della sentenza, come introdotto dalla legge "Orlando" e poi modificato dalla legge "Bonafede", per tutti i reati commessi prima del primo gennaio 2020, introducendo per i reati commessi in epoca successiva il regime sostanziale della cessazione del corso della prescrizione previsto dall'articolo 161-bis Cp e quello processuale dell'improcedibilità di cui all'articolo 344-bis Cpp.

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