Il noleggio a valore normale «salva» Briatore
Noleggiare la nave da diporto al socio della società armatrice a valore normale (“autoconsumo”) è da considerare attività commerciale - articolo 4 comma 5, lettera a) del Dpr 633/72 - fermo restando che l’attività non deve essere occasionale. Con questo importante principio (Cassazione, Terza Penale, sentenza 53319/18) la Suprema corte ha annullato la condanna per Flavio Briatore, accusato di reati fiscali relativi all’importazione e all’utilizzo in acque italiane del super yacht Force Blue, in concorso con altre persone. Il Force Blue, battente bandiera Cayman, era di proprietà di una società estera riconducibile all’imprenditore piemontese. La Corte ha annullato senza rinvio limitatamente ai reati di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché il fatto non sussiste, e con rinvio invece per evasione di Iva all’importazione e indebita sottrazione al pagamento delle accise. Le motivazioni sono di rilevante interesse per la fiscalità della nautica da diporto sui presupposti applicativi dell’articolo 8-bis, lettera a), Dpr 633/72, l’ agevolazione per la «navigazione in alto mare». Invocando la non imponibilità, l'imprenditore aveva introdotto il Force Blue nelle acque italiane senza versare l'Iva all'importazione (lo yacht era di provenienza extra Ue). Tuttavia, poiché ai fini dell’applicazione della norma è necessaria la destinazione dell’imbarcazione ad attività commerciale, i verificatori contestarono la non imponibilità per via dell’utilizzo promiscuo del Force Blue.
La Cassazione ha rigettato la tesi secondo cui la destinazione dell’imbarcazione a uso promiscuo (privato/commerciale) consente comunque di applicare l’articolo 8-bis, lettera a). Infatti, laddove la legge ha voluto consentire l’uso promiscuo, lo ha detto facendo riferimento al concetto di «prevalenza». Come esempio, la Corte cita proprio l’articolo 8-bis, lettera c), che sancisce la non imponibilità Iva per le «operazioni di cessione di aeromobili (…) che effettuano prevalentemente trasporti internazionali». Tuttavia, smentendo l’Appello, i giudici hanno evidenziato che noleggiare la nave da diporto al socio della società armatrice a valore normale («autoconsumo») è operazione riconducibile all’attività commerciale, fermo restando che non deve essere occasionale. La stessa Agenzia - circolare 43 del 2011 - riconosce che l’utilizzo del bene da parte del socio che paga il corrispettivo a valore normale non è necessariamente sintomo di un’attività commerciale occasionale (per esempio si valuti la prevalenza dei noleggi a clienti terzi; l’affidamento a broker; la pubblicizzazione e negoziazione effettiva del servizio con i terzi anche in caso di non conclusione dell’accordo). Perciò Briatore, avendo fornito prove sull’utilizzo del Force Blue coerente con i principi sopra evidenziati (destinazione d’uso dello yacht ad attività commerciale, anche in presenza di autoconsumo), non può essere condannato per uso promiscuo.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 53319/18 depositata il 28 novembre