Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sentenza n. 14477/2026 - ha chiarito che chi riceve una sanzione amministrativa può conoscere le generalità complete dell’agente che ha accertato la violazione, quando quel dato è necessario per preparare la propria difesa.
La riservatezza non garantisce l’anonimato - La riservatezza dell’agente non crea, infatti, un generale diritto all’anonimato di chi esercita una funzione accertativa pubblica. Il cittadino non deve attendere l’avvio di un processo per poter conoscere chi ha redatto l’atto che intende contestare: l’accesso difensivo serve anche a consentirgli di valutare preventivamente come e se agire.
Il principio del Tar - Il principio affermato dal Tar è quindi particolarmente netto: l’identità dell’accertatore può essere ostesa quando esiste un collegamento concreto tra quel dato e la tutela delle ragioni del destinatario della sanzione. La privacy non può diventare uno schermo assoluto davanti al diritto di difesa. La decisione, perciò, non protegge soltanto la possibilità di contestare una multa.
Il caso concreto - La vicenda nasce dalla richiesta di un cittadino che voleva conoscere i nominativi degli agenti che avevano accertato una violazione contestata con un preavviso di accertamento. L’interessato aveva spiegato di aver bisogno di quei dati per contestare la sanzione e per valutare ulteriori iniziative a tutela delle proprie ragioni. L’amministrazione aveva negato l’accesso, richiamando la riservatezza degli agenti. Il cittadino si è rivolto al giudice amministrativo, sostenendo che l’esigenza difensiva dovesse prevalere. Il Tar ha accolto la domanda e ordinato la comunicazione dei nominativi, mentre ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, non essendo stata dimostrata una concreta lesione. Nel frattempo, dopo il passaggio in decisione, l’amministrazione aveva comunque comunicato i nominativi. La decisione ha quindi separato nettamente i due piani: l’accesso ai nominativi è stato riconosciuto; il risarcimento è stato escluso per mancanza di una prova concreta del danno.
La rilevanza generale della decisione - La frase che più colpisce della sentenza è, in fondo, quella che sembra più semplice: l’agente che accerta una violazione non gode, per il solo fatto di essere un pubblico dipendente, di un diritto all’anonimato. È un’affermazione che incide su un equivoco frequente. Quando un cittadino riceve una sanzione, l’amministrazione non gli comunica soltanto una conseguenza sfavorevole: gli comunica l’esito di un’attività di accertamento compiuta da un soggetto determinato. Se conoscere chi ha effettuato quell’attività è utile per difendersi, quel dato non può essere sottratto alla conoscenza invocando genericamente la privacy. Il Tar non trasforma, naturalmente, ogni nominativo di un dipendente pubblico in un’informazione sempre liberamente accessibile.
La finalità difensiva - La decisione nasce da una situazione precisa: il dato richiesto è direttamente collegato all’atto contestato e viene domandato per una finalità difensiva concreta. È proprio questo collegamento a rendere l’accesso meritevole di tutela. Il punto non è sapere chi sia un determinato agente, ma poter ricostruire e verificare, anche sul piano soggettivo, l’attività amministrativa dalla quale deriva la sanzione. La pronuncia acquista così un significato più ampio. La difesa non comincia necessariamente davanti a un giudice. Comincia spesso prima, quando il cittadino deve capire se un provvedimento sia corretto, quali elementi possano essere contestati e quali iniziative sia opportuno assumere. Negare l’accesso fino all’instaurazione di un processo significherebbe costringere il destinatario a decidere come difendersi senza poter conoscere tutte le informazioni che possono orientare quella decisione.
Accesso difensivo - L’accesso difensivo serve invece proprio a ridurre questa asimmetria. È questo il passaggio più interessante della sentenza. Il diritto di difesa non viene considerato soltanto come la possibilità formale di reagire a un atto già adottato. Viene riconosciuto nella sua dimensione preparatoria:
- conoscere gli elementi necessari per valutare una contestazione,
- verificare la correttezza dell’azione amministrativa e scegliere consapevolmente gli strumenti di tutela.
In tale prospettiva, il nominativo dell’agente non è un dato marginale. Può diventare parte delle informazioni necessarie per esercitare effettivamente la difesa.
Risarcimento possibile e non automatico in caso di diniego - Ma la decisione contiene anche un’altra indicazione importante, perché impedisce di confondere due questioni diverse: il diritto a ottenere l’accesso e il diritto a essere risarciti per il suo eventuale diniego. Il fatto che l’amministrazione abbia illegittimamente negato una documentazione non significa automaticamente che il cittadino abbia subito un danno risarcibile. Occorre dimostrare quale concreta conseguenza negativa sia derivata dal diniego e quale effettiva lesione sia stata prodotta.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva prospettato un danno grave e una perdita di chance, ma senza indicare in modo concreto quale pregiudizio fosse stato realmente subito. Per il Tar, la richiesta risarcitoria non poteva quindi essere accolta soltanto sulla base dell’illegittimità del diniego. Anche questo aspetto contribuisce a rendere la pronuncia particolarmente interessante. Il giudice non costruisce una tutela automatica del cittadino contro qualsiasi comportamento amministrativo illegittimo. Al contrario, distingue con precisione il piano dell’accesso da quello della responsabilità:
- una cosa è stabilire che il documento doveva essere consegnato;
- altra cosa è dimostrare che il ritardo o il rifiuto abbiano provocato un danno effettivo.
La prima questione riguarda la conoscibilità dell’atto; la seconda richiede la prova di una conseguenza patrimoniale o personale concretamente verificabile. Il giudice affronta poi il tema della riservatezza senza negarne il valore. Il problema non viene risolto dicendo che la privacy non conta. Viene risolto stabilendo che non può prevalere automaticamente. Occorre considerare la funzione svolta dall’agente e, soprattutto, la concreta esigenza che sorregge la richiesta.

