Il nonno che ha mantenuto il nipote, per via della impossibilità dei genitori di provvedervi, può richiedere il rimborso, pro quota, delle spese sostenute agli altri ascendenti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28166/2026, accogliendo, con rinvio, il ricorso della nonna materna nei confronti dei nonni paterni.

La nonna materna, dopo aver provveduto da sola alle necessità della nipote dalla nascita, nel 2010, fino al novembre 2019, aveva chiesto al padre della bambina e ai nonni paterni il rimborso di 54mila euro. La somma era stata riconosciuta integralmente dal Tribunale di Pescara sulla base di una quantificazione equitativa delle spese sostenute, prendendo come riferimento l’assegno di 500 euro mensili posto a carico del padre e mai corrisposto. La madre, dal canto suo, era disoccupata e priva dei mezzi necessari per provvedere al mantenimento. La Corte d’appello dell’Aquila aveva però escluso la responsabilità dei nonni paterni.

Nel ricorso in Cassazione, la nonna sostiene che la decisione insistendo sulla natura sussidiaria della obbligazione degli ascendenti, aveva del tutto omesso di esaminare la “concreta e persistente incapacità economica e l’assenza di entrambi i genitori durante l’intero arco temporale oggetto di causa (2010-2019)”.

È vero, osserva la Suprema corte (n. 20509/2010), che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze. Agli ascendenti, dunque, non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi.

Tuttavia, una volta accertata l’impossibilità dei genitori, l’obbligazione grava “in maniera unitaria” su tutti e quattro gli ascendenti - cioè sia sui nonni materni, sia su quelli paterni -, con la naturale conseguenza che il creditore potrà rivolgersi, indistintamente a uno dei quattro (co)obbligati. Il vincolo che lega i soggetti trova la propria fonte, infatti, direttamente nella legge ed è posto in funzione di tutela del “supremo interesse del minore”.

E allora, conclude la Suprema corte affermando un principio di diritto: “L’obbligazione gravante sugli ascendenti, a norma dell’art 316 bis cc, ha carattere sussidiario nei confronti dell’obbligazione principale dei genitori di mantenimento dei figli, e presuppone l’incapienza o l’oggettiva impossibilità di quest’ultimi di farvi fronte. L’obbligazione degli ascendenti presenta altresì carattere solidale nei rapporti interni, a norma degli art. 1292 ss, cc.. L’ascendente che abbia sostenuto spese per il mantenimento del minore ha diritto di regresso pro-quota nei confronti degli altri ascendenti, quali coobbligati solidali”.

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