Dal 15 gennaio 2026 è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS), uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa che si affianca alle già esistenti mediazione e negoziazione assistita.

Il ricorso può essere presentato contro un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo e si possono rivolgere all’AAS il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto assicurativo oppure il danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione (ad esempio, in caso di RC Auto). Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

In particolare, vengono trattate dall’AAS le seguenti tipologie di controversie:

  • l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa (diligenza, correttezza, informazione e trasparenza). Per queste controversie:

- i) la trattazione è documentale,

- ii) la decisione è secondo diritto,

- iii) non vi è limite di valore;

  • la domanda di corresponsione di una somma di denaro. Per queste controversie:

- i) sono stabiliti limiti di valore delle stesse (più alti in caso di assicurazione ramo vita rispetto al ramo danni),

- ii) le parti possono essere sentite oralmente,

- iii) il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti, di propria iniziativa nell’ipotesi di risarcimento r.c.a., su concorde richiesta delle parti negli altri casi (ramo vita e danni).

Sono escluse dalla competenza dell’AAS le controversie:

- a) relative a sinistri gestiti dal fondo di garanzia Vittime della caccia e della strada;

- b) che rientrano sotto la competenza della CONSAP;

- c) riguardanti i grandi rischi.

Per presentare ricorso all’AAS è necessario prima inviare un reclamo all’impresa o all’intermediario coinvolto (a pena di inammissibilità). Quest’ultimo deve rispondere entro il termine previsto dalle normative sui reclami, come previsto dal regolamento ISVAP n. 24/2008. Se non vi è risposta o se la stessa è insoddisfacente, è quindi possibile procedere con il ricorso all’AAS.

In ogni caso il ricorso deve essere inoltrato entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo; se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’AAS, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.

Il ricorso deve avere il medesimo contenuto del reclamo, tuttavia si può includere anche una richiesta di risarcimento del danno purché questa sia conseguenza diretta e immediata dei fatti segnalati nel reclamo.

Il ricorso può essere dichiarato inammissibile nei seguenti casi:

- i) assenza del reclamo preliminare;

- ii) termini scaduti;

- iii) se riguarda fatti o comportamenti noti al ricorrente da più di 3 anni dalla presentazione del reclamo;

- iv) il ricorso è presentato con modalità diverse da quelle previste (quindi non in via telematica come invece previsto) o da un soggetto non legittimato;

- v) il ricorso è privo della documentazione necessaria per il suo esame (prova della presentazione del reclamo iniziale, ricevuta di pagamento del contributo previsto);

- vi) il ricorso riguarda controversie non riconducibili agli ambiti di cui all’art. 3 del Decr. Min. n. 215/2024 oppure non derivanti da un contratto di assicurazione;

- vii) il ricorso non indica in modo chiaro e preciso il ricorrente, l’impresa o l’intermediario coinvolto;

- viii) il ricorso non contiene informazioni essenziali (i.e. oggetto del ricorso, contratto di assicurazione, esposizione dei fatti, richieste avanzate dal ricorrente);

- ix) il ricorso è proposto contro un soggetto che ha perso la qualifica di impresa o intermediario;

- x) il ricorso riguarda una controversia già pendente in altro procedimento (giudiziario, arbitrale o altra forma di risoluzione alternativa).

L’impresa o l’intermediario possono depositare entro il termine previsto delle controdeduzioni, cui il ricorrente può a sua volta replicare con memoria di replica e l’intermediario o l’impresa con memoria di controreplica. Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.

Le imprese e gli intermediari devono eseguire le decisioni dell’Arbitro Assicurativo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della decisione, completa di motivazione, e nei successivi 5 (cinque) giorni devono trasmettere alla Segreteria Tecnica la documentazione che dimostri l’adempimento. L’impresa e/o l’intermediario ne danno notizia alla Segreteria tecnica che, in mancanza, annota la circostanza sul sito dell’AAS.

Solo con il tempo sarà possibile verificare l’impatto pratico di tale strumento: se e in che misura è stato effettivamente utilizzato e se ha portato dei benefici concreti e ad una riduzione del contenzioso.

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*Massimiliano Perletti, avvocato e partner, Rödl, Federica Bargetto, avvocato, associate partner, Rödl

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