Civile

Il "punto pesante" delle tabelle milanesi è in grado di calcolare la liquidazione del danno morale oltre che biologico

Determinando la dovuta personalizzazione delle conseguenze patite nel rispetto della piena autonomia tra i due tipi di danno

di Paola Rossi

Il danno morale è liquidabile applicando il cosiddetto "punto pesante" contenuto nelle tabelle milanesi per il risarcimento del danno biologico. Si tratta di una tecnica di calcolo per monetizzare la somma del danno biologico proprio (cioè quello dinamico-relazionale) e del danno morale per la sofferenza psichica subita.
Così la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 26264/2023 - ha respinto il ricorso di una vittima di un sinistro stradale che contestava ai giudici di merito la mancata presa in considerazione della sofferenza morale che riteneva appunto non risarcita e l'asserita tardività della domanda di ristoro del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

Su tale ultimo punto la Cassazione conferma che è tardiva - se non presentata con la primissima memoria - la precisazione di richiesta del danno per riduzione dei redditi dovuti alla perdita della specifica capacità lavorativa conseguente al riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente. Ma, soprattutto, la Cassazione chiarisce che la formula introdotta con la domanda giudiziale con la quale si chiede in via generica la liquidazione di tutti i danni risarcibili non è valida domanda per il ristoro della diminuita capacità lavorativa specifica. Diversamente da quella generica che è automaticamente ricompresa nella liquidazione del danno operata a fronte di un'accertata invalidità permanente.

Risarcimento del danno morale
La Cassazione nega che fosse mancato il risarcimento dei danni morali patiti dal ricorrente. Infatti, il ricorso respinto sul punto lamentava l'assenza di tale ristoro in quanto il danno biologico non era stato "personalizzato". Al contrario, la Cassazione precisa che partendo dall'indiscutibile autonomia del danno morale da quello biologico, non è però illegittimo che il pregiudizio morale possa essere liquidato con la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle milanesi, che esprime la somma del danno biologico e di quello morale, tanto più se si considera che dal 2021 le tabelle prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico", l'"incremento per sofferenza" e il "punto danno non patrimoniale", che corrisponde alla sommatoria dei primi due. Di fatto una tecnica che garantisce l'invocata personalizzazione.

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