Dopo aver ricondotto la riparazione pecuniaria prevista dall'articolo 322-quater del codice penale nell'alveo delle misure con funzione schiettamente "punitiva", a dispetto del nomen iuris utilizzato dal legislatore, per i giudici delle leggi, nella sentenza n. 108 del 2026, essa, laddove si cumula con la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e di altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio, finisce per violare il principio di proporzionalità, dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l'ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale.

La dichiarazione di totale illegittimità dell'articolo 322-quater Cp dopo la sentenza costituzionale n. 108 del 2026 risolve i problemi posti dalla contemporanea presenza tra la riparazione pecuniaria e la confisca, da un lato, e l'obbligo di risarcire il danno, dall'altro. Ma restano aperte alcune questioni legate sempre all'applicazione cumulativa di misure sanzionatorie che assumono diversi vesti formali (confisca, riparazioni o e risarcimenti) ma che rischiano di sovrapporsi sconfinando in un trattamento sproporzionato, come di recente affermato dalla Cedu. Quindi permangono le criticità derivanti soprattutto dalla sovrapposizione fra la confisca, in particolare del profitto, e l'obbligo di risarcire il danno. Nell'attesa che un intervento del legislatore, quantomai auspicabile, detti in maniera chiara i presupposti al ricorrere dei quali l'eventuale riparazione compensa, post crimen patratum, il profitto conseguito, pubblichiamo i due commenti alla sentenza della Consulta e a quella dei giudici della Corte Edu.

LA MASSIMA

Reato - Reati contro la Pa - Corruzione nell'esercizio delle funzioni - Riparazione pecuniaria - Applicazione cumulativa con la confisca - Principio di proporzionalità della pena - Violazione - Sussiste.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo dell'articolo 322-quater del codice penale, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69; e, «in via consequenziale», sia l'articolo 322-quater del codice penale, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 che l'articolo 165, quarto comma, del codice penale, laddove la riparazione pecuniaria si cumula con la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato e di altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio, violando il principio di proporzionalità, dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l'ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale.

Corte costituzionale - Sentenza 18 giugno 2026 n. 108 - Commento - Presidente Amoroso; Relatore Viganò

L'incidente di costituzionalità viene sollevato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con ordinanza depositata il 7 novembre 2025 (udienza 24 settembre 2025), n. 36356. La Suprema Corte viene investita del ricorso interposto da un militare della Guardia di Finanza, condannato in primo grado per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (punito dall’articolo 318 Cp), per avere ricevuto cinquemila euro in relazione all’attività di verifica fiscale svolta nei confronti di una ...

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