Restano aperte alcune questioni legate sempre all'applicazione cumulativa di misure sanzionatorie che assumono diversi vesti formali (confisca, riparazioni o e risarcimenti) ma che rischiano di sovrapporsi facendo sconfinando in un trattamento sproporzionato, come di recente affermato dalla Corte Edu.
LA MASSIMA
Reato - Reati contro la Pa - Misure sanzionatorie disposte dalla Corte dei conti - Danno all'immagine - Riparazione pecuniaria - Applicazione cumulativa con la confisca - Sproporzionalità - Sussistenza.
Sussiste la violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 alla Cedu, ravvisandosi l'ingerenza sproporzionata nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei beni di loro proprietà, scaturente dagli effetti combinati dei provvedimenti di confisca ex articolo 322 ter Cp e di risarcimento dei danni causati alla amministrazione pronunciato dal giudice contabile. Benché fondate su una base giuridica e rispondenti a un interesse generale, le misure disposte dalla Corte dei conti sono sproporzionate non garantendo un giusto equilibrio tra i diritti dell'interessato e quelli della comunità. Infatti, la mancata considerazione da parte del giudice nazionale della funzione anche riparatoria e non solo punitiva della confisca, ha implicato che, in ragione del cumulo delle due misure, lo Stato abbia di fatto percepito un importo complessivamente superiore al danno subìto dalla amministrazione.
La dichiarazione di totale incostituzionalità dell'articolo 322-quater Cp risolve i problemi posti dalla contemporanea presenza tra la riparazione pecuniaria e la confisca, da un lato, e l'obbligo di risarcire il danno, dall'altro. Restano, tuttavia, aperte alcune questioni legate sempre all'applicazione cumulativa di misure sanzionatorie che assumono diverse vesti formali (confisca, riparazioni o e risarcimenti) ma che rischiano di sovrapporsi sconfinando in un trattamento sproporzionato, come di...


