Penale

Il reato di esportazione illecita di beni culturali

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati - Beni di interesse artistico - Opere d'arte - Art. 174, D.Lgs 42 del 2004 - Uscita o esportazioni illecite.
Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore a euro 13.500,00, non integra il reato di esportazione illecita di beni culturali di cui all'art. 174, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Le modifiche introdotte dall'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, l. 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 8 marzo 2018 n. 10468

Reato ex art. 174, dlgs 42/2004 - Beni culturali o di interesse culturale - Trasferimento all'estero senza attestato di libera circolazione (Paesi comunitari) o licenza di esportazione (Paesi extracomunitari) - Sequestro probatorio - Fumus del reato - Sussiste.
È legittimo il «sequestro probatorio» alla dogana di «beni culturali» qualora chi li esporta non sia in grado di dimostrare che sono opera di autore vivente o che la loro esecuzione non risalga a oltre 50 anni. Soltanto in questi due casi, infatti, l'esportazione non necessita di alcuna autorizzazione. (La Corte ha confermato il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale, dichiarando inammissibile il ricorso del proprietario che invece lamentava l'assenza del fumus commissi delicti, ricordando che è il diretto interessato che ha l'onere di provare che il bene che sta esportando non rientra in tali due categorie).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 agosto 2017 n. 39517

Beni culturali - Illecita esportazione - Disciplina ex art. 174, d.lgs. 42/2004 - Ratio - Configurabilità del reato - Danno al patrimonio artistico nazionale - Irrilevanza.
La norma incriminatrice di cui all'art. 174 del Codice dei beni culturali punisce non la violazione del divieto di esportazione ma - a monte - il trasferimento all'estero di cose per le quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione (per il trasferimento verso paesi comunitari) o la licenza di esportazione (per il trasferimento verso paesi extracomunitari) e, dunque, punisce l'esportazione non accompagnata dal provvedimento autorizzatorio di uno dei beni indicati dalla norma, a prescindere dal fatto che “l'autorizzazione” possa essere in concreto rilasciata. Ne consegue che, sussistendo la qualità di bene culturale e mancando l'attestato richiesto o la necessaria licenza, è di tutta evidenza la configurabilità del reato indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 29 agosto 2017 n. 39517

Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - In genere - Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico - Confisca obbligatoria - Natura sanzionatoria - Esclusione - Conseguenze.
Quando è configurabile il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall'art. 174, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell'illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 ottobre 2015 n. 42458

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