Il reato di frode assicurativa
Azione penale - Querela - Persone giuridiche, enti e associazioni - Compagnia assicuratrice - Procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. n. 209 del 2005 - Termine per la proposizione della querela - Individuazione.
In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 1° dicembre 2022 n. 45563
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere - Frode in assicurazione - Natura plurioffensiva - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di titolarità del diritto di querela.
Il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 27 maggio 2021 n. 20988
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere - Frode assicurativa - Falsificazione documentazione - Falsità materiale e ideologica - Rilevanza - Ragioni.
In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 cod. pen. può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica, atteso che la previsione normativa, a differenza da quelle in tema di delitti di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 10 marzo 2021 n. 9553
Reati contro il patrimonio - Delitti - Fraudolenta distruzione della cosa propria - In genere - Competenza territoriale - Luogo di ricezione della richiesta da parte del soggetto titolare del diritto patrimoniale compromesso - Individuazione - Sede legale della compagnia assicuratrice - Sussistenza.
La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto. (In motivazione, la Corte ha osservato che presso tale sede sono presenti gli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della richiesta risarcitoria).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza 12 novembre 2018 n. 51360
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