Penale

Il reato di getto pericoloso di cose

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contravvenzionali - Art. 674 c.p. - Getto pericoloso di cose - Configurabilità - Natura.
L'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 cod. pen. configura un reato di pericolo finalizzato a prevenire esiti dannosi o pericolosi per le persone, conseguenti al getto o versamento di cose atte a offendere, imbrattare o comunque molestare, ovvero all'emissione di gas, vapori o fumi idonei a cagionare i medesimi effetti. Quest'ultima ipotesi assume rilevanza penale solo nei casi non consentiti dalla legge, in quanto il legislatore ha inteso contemperare opposti interessi consentendo così l'esercizio di attività socialmente utili nel rispetto dei limiti di legge, al superamento dei quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica. (Fattispecie relativa a rottura di vasche interrate nel corso di interventi edilizi autorizzati che avrebbe determinato la fuoriuscita di sostanze inquinanti, che sparse sul terreno avrebbero provocato esalazioni nocive con documentate conseguenze sulle persone).
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 27 agosto 2019 n. 36444

Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica - Getto pericoloso di cose - Emissioni di gas, vapori o fumi - Assenza di valori limite - Criterio di legittimità.
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori, in mancanza di specifici valori-limite per le immissioni olfattive, che non rientrano nell'ambito della disciplina dell'inquinamento atmosferico, deve ritenersi realizzato al superamento del limite della normale tollerabilità. Tale limite funge pertanto da criterio di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dell'articolo 674 c.p.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 maggio 2019 n. 18592

Inquinamento atmosferico - Aria - Emissioni e disturbo olfattivo - Disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori - Assenza - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Configurabilità - Criterio della "stretta tollerabilità" - Individuazione del parametro di legalità dell'emissione - Fattispecie: bruciatura del rivestimento in plastica di fili di rame - Art. 844 c.c.
Si configura il reato di gettopericoloso di cose, anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L'evento del reato consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità .Inoltre nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. Fattispecie: alimentazione di un falò, che bruciando il rivestimento in plastica di 15 Kg di rame produceva un fumo acre che si incanalava nella valle e raggiungeva le abitazioni fino a circa seicento metri di distanza, provocando emissioni di fumo atte ad offendere e molestare persone.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 27 settembre 2011 n. 34896

Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica - Getto pericoloso di cose - Clausola "nei casi non consentiti dalla legge" - Riferibilità al getto o versamento pericoloso di cose - Esclusione - Limitazione alle sole emissioni di gas, vapori o fumo - Sussistenza.
La clausola "nei casi non consentiti dalla legge", contemplata nell'art. 674 cod. pen., non è riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'applicabilità di tale clausola in un caso di diffusione di polveri nell'atmosfera provocate nel corso di un'attività produttiva, emissioni vietate dal D.M. 12 luglio 1990, impositivo di misure di cautela e prevenzione molto rigorose).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 17 aprile 2009 n. 16286

Contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica - Getto pericoloso di cose - Applicabilità della regola dell'equivalenza causale - Sussistenza - Configurabilità del reato sia in forma omissiva che omissiva impropria - Sussistenza.
Il reato di getto o versamento pericoloso di cose è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell'atmosfera di polveri di "clinker", una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe).
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 17 aprile 2009 n. 16286

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