Il regolamento condominiale contrattuale può vietare la detenzione di animali se la clausola è chiara e accettata dai condòmini.
Il divieto non riguarda i regolamenti assembleari approvati a maggioranza e può giustificare sanzioni quando il numero di animali compromette sicurezza, tranquillità e condizioni igienico-sanitarie del condominio. È quanto precisa il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 960 pubblicata il 30 giugno 2026.
Il regolamento contrattuale prevale sul divieto generale dell’articolo 1138 del Codice civile.
Il Tribunale di Cosenza ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta da una condomina sanzionata con 800 euro per la violazione del regolamento condominiale, avendo detenuto numerosi cani nell’alloggio. La delibera contestata, relativa al recupero di somme già dovute, aveva natura meramente esecutiva e non poteva rimettere in discussione sanzioni precedentemente deliberate e non impugnate nei termini. Il giudice ha inoltre rilevato la regolarità dell’iter assembleare essendo stata la sanzione adottata con le maggioranze previste dall’articolo 70 Disposizioni attuazione codice civile.
Il divieto di detenere animali può essere valido se previsto da un regolamento contrattuale
Il punto centrale della decisione riguarda l’efficacia della clausola regolamentare che limitava la detenzione di animali all’interno delle proprietà private. Il tribunale ha distinto tra regolamento assembleare e contrattuale chiarendo che il divieto contenuto nell’articolo 1138, comma 5, Codice civile riguarda esclusivamente il primo.
La norma, infatti, stabilisce che i regolamenti condominiali approvati a maggioranza non possono vietare ai condòmini di possedere o detenere animali domestici.
Tuttavia, secondo il giudice, tale limite non opera nei confronti dei regolamenti contrattuali i quali hanno natura negoziale e trovano fondamento nell’autonomia privata prevista dall’articolo 1322 Codice civile.
Accettazione della clausola chiara all’atto dell’acquisto
Quando il regolamento contrattuale viene richiamato nell’atto di acquisto dell’immobile e contiene una clausola chiara ed espressa, il proprietario accetta volontariamente una limitazione del proprio diritto dominicale.
Il divieto non rappresenta una imposizione esterna, ma una scelta liberamente accettata dai condòmini. Il tribunale ha ritenuto efficace la clausola regolamentare che poneva limiti alla detenzione degli animali, anche considerando che la condomina aveva acquistato l’immobile conoscendo il contenuto del regolamento.
Un numero elevato di animali può compromettere sicurezza, tranquillità e igiene
Nel caso concreto, il giudice ha accertato che nella abitazione erano presenti almeno dodici cani e l’immobile era utilizzato anche come sede di una associazione impegnata nella gestione del randagismo. Tale circostanza, pur meritevole di considerazione sotto il profilo sociale, non elimina gli effetti della disciplina condominiale né consente di derogare automaticamente alle regole di convivenza.
Secondo il tribunale, la presenza di un numero così elevato di animali in un contesto condominiale può integrare una situazione oggettiva di criticità, sia per le difficoltà di gestione di un vero e proprio branco, sia per le possibili conseguenze sulla tranquillità degli altri residenti. Sono state ritenute rilevanti anche le problematiche relative al rumore prodotto dagli animali e alle condizioni igienico-sanitarie dei locali, considerato che non era stato dimostrato l’adeguamento dell’immobile a sistemi idonei per la raccolta delle deiezioni e la gestione delle acque di lavaggio.
La pronuncia conferma il principio secondo cui il rapporto tra persone e animali domestici, pur meritevole di tutela, deve conciliarsi con i diritti degli altri condòmini alla sicurezza, salubrità e normale fruizione delle proprie abitazioni.

