Il regolamento può ridurre il numero di deleghe
Non è invece possibile derogare in eccesso il limite fissato dalla legge
Ogni condomino ha il diritto di partecipare alle assemblee personalmente o tramite un rappresentante munito di delega scritta.
Esiste un limite alla portabilità delle deleghe fissato dall’articolo 67, comma 1, Disposizioni attuative del Codice civile: se i condòmini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto di questi ultimi e del valore proporzionale dell’edificio. Questa norma è definita, dall’articolo 72 delle Disposizioni attuative, inderogabile anche se la deroga riguarda...





