La sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, 6 novembre 2025, n. 951, offre un contributo di particolare interesse nell’ambito del whistleblowing, affrontando un profilo ancora poco esplorato nella prassi giudiziaria: il risarcimento del danno morale conseguente a condotte ritorsive o comunque pregiudizievoli successive a una segnalazione effettuata.

Il caso: segnalazione e condotte ritorsive

Il Tribunale bergamasco è stato chiamato a pronunciarsi su una vicenda nella quale una lavoratrice, agente di polizia locale, dopo aver effettuato una segnalazione attraverso i canali interni in ordine a favoritismi nell’erogazione di buoni pasto, indennità di turno e permessi studio in favore di soggetti privi dei requisiti necessari, e dopo aver presentato una denuncia alla Guardia di Finanza per ulteriori irregolarità, aveva subito una serie di ritorsioni da parte dei suoi colleghi e dei vertici del proprio ente di appartenenza.

In particolare, la lavoratrice ha dedotto che la propria identità di segnalante, protetta dalla disciplina di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, sarebbe stata indebitamente rivelata all’interno dell’ente. A seguito di tale divulgazione, la ricorrente ha riferito di essere stata esposta a un clima lavorativo progressivamente ostile, caratterizzato da intimidazioni, minacce e aggressioni verbali da parte dei colleghi, nonché da un progressivo svuotamento delle mansioni e da una sostanziale dequalificazione professionale, con conseguente isolamento ed emarginazione.

Tra le diverse misure ritorsive adottate nei confronti della lavoratrice, è emerso l’avvio di due procedimenti disciplinari infondati – poi archiviati –, l’assegnazione all’ufficio notifiche e accertamenti anagrafici ed il conferimento di una valutazione professionale negativa pari a 58/100 per la sua performance relativa all’anno 2020.

La lavoratrice ha, infine, sostenuto che le condotte subite e, comunque, “l’ambiente lavorativo stressogeno e nocivo nel quale ha per lungo tempo operato”, le avrebbero cagionato un danno biologico nella misura del 30%, oltre a un danno morale, esistenziale e alla professionalità.

Il Giudice, all’esito dell’istruttoria, ha accertato la natura ritorsiva delle misure adottate nei confronti della segnalante, dichiarandone la nullità. Pur escludendo la risarcibilità del danno biologico nella misura allegata, il Tribunale ha ritenuto sussistente e meritevole di tutela il danno morale subito dalla lavoratrice, condannando l’ente pubblico al risarcimento di una somma determinata in via equitativa in Euro 25.000,00.

Nella quantificazione del danno, il Giudice ha valorizzato, da un lato, il protratto demansionamento cui la ricorrente era stata sottoposta per circa due anni e, dall’altro, la durata e l’intensità delle sofferenze morali derivanti dalle condotte vessatorie subite nell’arco di circa tre anni.

L’accoglimento della domanda relativa alla nullità dei provvedimenti ritorsivi

Particolare attenzione merita il passaggio motivazionale con cui il Giudice del Lavoro ha accolto la domanda volta alla dichiarazione di nullità dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente in conseguenza delle segnalazioni effettuate in qualità di whistleblower.

Il Giudice, infatti, dopo aver accertato documentalmente sia le segnalazioni inviate all’ANAC in relazione ai favoritismi sopra descritti, sia la denuncia presentata alla Guardia di Finanza per ulteriori irregolarità, ha ritenuto che tali condotte rientrassero pienamente nell’ambito delle segnalazioni tutelate – ratione temporis – dall’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Come ricordato dal Tribunale, ai sensi di tale disposizione il segnalante non può subire alcuna misura discriminatoria o ritorsiva e, in particolare, non può essere “sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro” in ragione della segnalazione effettuata. La norma, infatti, è volta a tutelare il lavoratore da reazioni ritorsive sia dirette sia indirette, conseguenti alla denuncia, nonché dall’irrogazione di sanzioni disciplinari ad essa collegate (vedasi sul punto la richiamata Cass., 21 marzo 2023, n. 9148).

La disciplina applicabile ratione temporis prevedeva, inoltre, già un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’amministrazione pubblica l’obbligo di dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante fossero sorrette da ragioni estranee alla segnalazione, a pena di nullità degli atti ritorsivi...

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*Compliance - Il Mensile, 23 febbraio 2026, n. 34 - p. 12, a cura di Massimo Riva, Alessandro Murru

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