la QUESTIONE

Il rifiuto di una concreta offerta lavorativa può integrare un “giustificato motivo sopravvenuto” ex art. 9 L. n. 898/1970, anche senza un mutamento effettivo delle condizioni economiche delle parti? Il principio di autoresponsabilità impone al coniuge beneficiario di attivarsi per raggiungere l’autosufficienza economica, o le esigenze familiari costituiscono un limite invalicabile? Il giudice della revisione deve comparare le condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, o può fondare la decisione sul solo comportamento omissivo del beneficiario? La mancata produzione della documentazione reddituale può essere valorizzata dal giudice come elemento sfavorevole al coniuge che vi omette, anche nel giudizio di revisione?

Normativa di riferimento
L. 1° dicembre 1970, n. 898: art. 9 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, Revisione delle condizioni di divorzio;
L. 1° dicembre 1970, n. 898: art. 5, comma 6, stessa legge - Criteri di determinazione dell’assegno divorzile;
Cpc: artt. 115 e 116 - Disponibilità e valutazione delle prove;
Cpc: artt. 360, nn. 3, 4 e 5 - Motivi del ricorso per cassazione;
Cc: art. 2697 - Onere della prova;
Cost.: artt. 2 e 3 - Principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale;
Cost.: art. 29 - Tutela della famiglia
Cost.: art. 111 - Giusto processo e obbligo di motivazione;

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Assegno divorzile tra funzione assistenziale e principio di autoresponsabilità: evoluzione giurisprudenziale

L’assegno divorzile ha conosciuto, nel corso degli ultimi decenni, una profonda rielaborazione della sua funzione e dei criteri per la sua determinazione, passando da una concezione quasi indennitaria, collegata al tenore di vita goduto durante il matrimonio, a una lettura maggiormente articolata, capace di coniugare l’istanza solidaristica col principio di autoresponsabilità economica dell’ex coniuge. Il punto di svolta è rappresentato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, con ...

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