Ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, va considerato anche il ritardo nell’applicazione dei domiciliari, considerata l’evidente differenza qualitativa tra l’esecuzione della pena all’interno od all’esterno di un istituto penitenziario. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10970/2026, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un uomo trattenuto per un periodo di tempo in carcere mentre aveva diritto ai domiciliari.

Il ricorrente era stato condannato per bancarotta fraudolenta e, mentre stava scontando una pena ai domiciliari, la Procura generale aveva chiesto la revoca della misura, facendolo trasferire in carcere. Successivamente, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna perché il reato era prescritto. A quel punto, la difesa ha chiesto il ripristino dei domiciliari, che è avvenuto alcuni giorni dopo.

L’imputato ha quindi domandato la riparazione per ingiusta detenzione, sostenendo: sia l’errore nell’averlo incarcerato per una condanna poi annullata, sia il ritardo nel farlo uscire dal carcere.

Per la IV Sezione penale il primo motivo non è fondato, in quanto il periodo di detenzione che va dal 18/04/2023 al 25/07/2023 “si è sovrapposto temporalmente all’esecuzione della pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forza della quale il ricorrente era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16/08/2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deve escludersi il diritto alla riparazione”. La Procura, infatti, era tenuta a eseguire la condanna definitiva, senza poter valutare la prescrizione; la carcerazione è stata disposta legittimamente dal magistrato di sorveglianza dopo la revoca dei domiciliari.

Diversamente per il periodo che va dal 25/07/2023 (data della richiesta) al 04/08/2023, giorno in cui venivano accordati i domiciliari. Si tratta, scrive la Corte, di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione, potendo determinare l’ingiustizia della detenzione.

L’ingiustizia della detenzione, infatti, è configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell’autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione.

Considerazioni, prosegue la Corte, che valgono anche nel presente procedimento, “dovendo equipararsi all’ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione, tenuto conto dell’identità di ratio”. Infatti, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o “dentro” il carcere vi è una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa”, perché è profondamente diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale.

Dunque, “la questione non può essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendo in gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoi concreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcere costituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali e profonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazione della dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto”. In altri termini, le differenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare “incidono significativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato, avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con la conseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione per ingiusta detenzione”.

E nel caso specifico, la Corte d’appello non ha valutato il ritardo nella decisione sulla scarcerazione. L’ordinanza è stata dunque annullata con rinvio, affinché la Corte verifichi se il ritardo sia stato ingiustificato e rilevante.

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