Non si tratta dell'invasione di campo d'una periferia ambiziosa nei domini riservati dell'ordinamento civile o penale, bensì dell'esercizio doveroso della competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, comma 3, della Costituzione). Quando l'inerzia legislativa trasforma un diritto fondamentale di autodeterminazione in un'illusione burocratica, la pubblica amministrazione sanitaria ha l'obbligo di organizzarsi per rendere effettivo il dictum della Consulta.

Corte costituzionale - Sentenza 24 luglio 2026 n. 152 - Presidente Amoroso; Relatori Viganò-Antonini

LA MASSIMA

Status e capacità - Suicidio - Aiuto al suicidio - Articolo 580 Cp - Sentenza n. 242 del 2019, - Non punibilità - Condizioni - Persona affetta da patologia irreversibile e sofferente, capace di decisioni libere e consapevoli - Necessaria dipendenza da trattamenti di sostegno vitale - Rilevanza - Fondamento - Articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, Costituzione - Esclusione della violazione. (Cp, articolo 580; Costituzione, articoli 2, 13 e 32, secondo comma)

In tema di aiuto al suicidio, la non punibilità della condotta di agevolazione dell'altrui proposito suicidario, quale risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Cp di cui alla sentenza n. 242 del 2019, resta subordinata alla compresenza delle condizioni ivi individuate, tra le quali assume carattere costitutivo la dipendenza della persona da trattamenti di sostegno vitale. Tale requisito non rappresenta un mero indice della gravità o dell'irreversibilità della patologia, né può essere surrogato dalla totale dipendenza dall'assistenza di terzi per il compimento delle attività essenziali della vita quotidiana, poiché individua la specifica situazione del paziente il quale, in forza del diritto di rifiutare o non iniziare trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, già possa legittimamente porre fine alla propria vita mediante la rinuncia alle cure. Ne consegue che non è costituzionalmente imposto estendere l'area di non punibilità a chi, pur affetto da patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli e stabilmente dipendente dall'aiuto altrui, non sia sottoposto né necessiti, secondo valutazione medica, di trattamenti di sostegno vitale. Le relative situazioni non sono omogenee rispetto alla ratio della sentenza n. 242 del 2019, sicché non sussiste violazione del principio di eguaglianza né un'indebita compressione del diritto all'autodeterminazione terapeutica di cui agli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Costituzione; l'eventuale ampliamento dell'accesso al suicidio medicalmente assistito è rimesso alla discrezionalità del legislatore, nell'approntamento di adeguate garanzie sostanziali e procedurali a tutela della vita, della libertà della decisione e della persona vulnerabile.

A seguito delle note pronunce della Corte Costituzionale, dall’ordinanza n. 207/2018 alle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, il panorama legislativo italiano ha registrato una marcata frammentazione procedurale causata dalla persistente assenza di una disciplina quadro statale.

Il laboratorio delle Regioni sul fine vita

Vi è un Italia che attende le leggi e un Italia che, stanca di attendere,le costruisce nei propri territori. Nel perimetro delicatissimo e lacerante del fine vita, il contrasto non potrebbe essere più stridente...

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