Il singolo condomino può promuovere le azioni - o resistere alle azioni da altri proposte - a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota anche allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio, oppure ricorrere all’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria nell’interesse della res, se intendono evitare il pregiudizio che possa derivare alla cosa comune in presenza di una paralisi gestionale, perché non si prendono i «provvedimenti necessari per l’amministrazione» della stessa, avendo tale suo potere carattere autonomo”. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2984/26.

La facoltà difensiva individuale

La pronuncia, nel ribadire la tradizionale tesi dell’assenza di personalità e soggettività giuridica autonoma per il condominio, ha altresì confermato che “qualora si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condomino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato e che incidano sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune non può negarsi la legittimazione alternativa individuale. Infatti non sarebbe concepibile la perdita parziale o totale del bene comune senza far salva la facoltà difensiva individuale”.

Quando il singolo non agisce come singolo

Il principio non trova, invece, applicazione quando si parla del condomino come parte integrante del condominio (senza che quest’ultimo possa agire uti singuli). In questo caso, infatti, il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l’amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, e assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose.

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